Art. 2 Commissione di monitoraggio 1. Con separato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici d'intesa con la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, e' istituita, nel periodo di cui al comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, una Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa approvata con il presente decreto senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da dieci esperti in materia di dighe di cui quattro designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, tre dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dall'ANCI. Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. La Commissione entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle Norme tecniche di cui all'art. 1 predispone un rapporto sugli esiti dell'attivita' di monitoraggio ed una proposta di aggiornamento delle norme stesse. Nei successivi 6 mesi e' emanato l'aggiornamento delle predette norme.