Art. 2 
 
 
                     Commissione di monitoraggio 
 
  1. Con separato decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, su proposta del Presidente  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici d'intesa con la Direzione generale per le dighe e  le
infrastrutture idriche ed elettriche, e' istituita,  nel  periodo  di
cui al comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  luglio  2004,  n.
186, una Commissione consultiva per il monitoraggio  della  normativa
approvata con il presente decreto senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da dieci esperti in
materia di  dighe  di  cui  quattro  designati  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero  dell'interno,  uno
dal  Dipartimento  della  protezione  civile  della  presidenza   del
Consiglio dei ministri, tre dalla Conferenza delle  regioni  e  delle
province autonome, uno dall'ANCI. Ai componenti della Commissione non
spettano gettoni  di  presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  3. La Commissione entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle  Norme
tecniche di  cui  all'art.  1  predispone  un  rapporto  sugli  esiti
dell'attivita' di monitoraggio ed una proposta di aggiornamento delle
norme stesse. Nei successivi 6 mesi e' emanato l'aggiornamento  delle
predette norme.