Art. 3 Ambito di applicazione e disposizioni transitorie 1. Per le opere gia' iniziate o con lavori gia' affidati, nonche' per i progetti definitivi o esecutivi gia' approvati prima dell'entrata in vigore delle Norme tecniche di cui all'art. 1, si puo' continuare ad applicare la norma tecnica utilizzata per la redazione dei relativi progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed ai fini dei relativi collaudi. 2. La parte «H» delle Norme tecniche di cui all'art. 1, riferita alle dighe esistenti, si applica alle opere di cui al comma 1, per lavori di riparazione, per interventi locali, per lavori di miglioramento e di adeguamento, nonche' in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento prevedano verifiche di sicurezza delle dighe esistenti salvo quanto disposto al comma 3. 3. Nel periodo di attivita' della Commissione di cui all'art. 2, la parte «H» delle Norme tecniche di cui all'art. 1 e' applicata ai casi prioritari di cui al comma 4, che costituiscono la documentazione da utilizzare nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio da parte della Commissione stessa. 4. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, con riferimento alle verifiche di sicurezza delle dighe esistenti disposte ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, individua, nell'ambito delle proprie competenze, i casi prioritari da sottoporre all'esame della Commissione di cui all'art. 2, in ordine alla importanza dell'opera, alla tipologia ed in rapporto alle condizioni di sicurezza. 5. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano riconosciute dai propri statuti di autonomia.