IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le  risultanze  del  verbale  di  mancata  revisione  del  13
dicembre 2012, effettuate dai revisori incaricati dal Ministero dello
sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'  cooperativa   sotto
indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che la cooperativa, a seguito  della  comunicazione  ai
sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in  data  1°
ottobre 2013, prot. n. 0159199, non ha prodotto alcuna documentazione
attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento  per  atto   d'autorita'   ai   sensi   dell'art.   2545
septiesdecies  c.c.,   con   contestuale   nomina   del   commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa'  «Soc.  cooperativa  di  consumo  Giuseppe  Rabuffi  di
Calendasco a r.l.», con sede in Calendasco (Piacenza), costituita  in
data 15 luglio 1945, codice fiscale n. 00715920336,  e'  sciolta  per
atto d'autorita' ai sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice
civile.