IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 20  ottobre  1998,  n.  368,  recante:
"Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n. 233, recante: "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296"; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n.  633,  recante:  "Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (d'ora
in avanti "legge sul diritto d'autore"); 
  Visto l'art. 71-sexies della legge sul diritto d'autore, secondo il
quale  e'  consentita  la  riproduzione  privata  di   fonogrammi   e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una  persona  fisica
per uso esclusivamente personale, purche'  senza  scopo  di  lucro  e
senza fini direttamente o indirettamente  commerciali,  nel  rispetto
delle misure tecnologiche di protezione di  cui  al  successivo  art.
102-quater della medesima legge; 
  Visto,  altresi',  l'art.  71-septies  della  legge   sul   diritto
d'autore, il quale  prevede  che  agli  autori  e  ai  produttori  di
fonogrammi, nonche' ai produttori  originari  di  opere  audiovisive,
agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi,
e  ai  loro  aventi  causa,  sia  attribuito  un  compenso   per   la
riproduzione privata di fonogrammi e di  videogrammi,  recanti  opere
protette dal diritto d'autore; 
  Visti, in particolare, i commi 1 e  2  dell'art.  71-septies  della
legge sul diritto d'autore, in base ai quali detto compenso c.d.  per
"copia privata" e' costituito: a) per gli  apparecchi  esclusivamente
destinati alla registrazione analogica o  digitale  di  fonogrammi  o
videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore; b) per  gli  apparecchi  polifunzionali,  da  una  quota
calcolata  sul  prezzo  di  un  apparecchio  avente   caratteristiche
equivalenti  a  quelle  della  componente  interna   destinata   alla
registrazione, ovvero,  qualora  cio'  non  fosse  possibile,  da  un
importo fisso per apparecchio; c) per  i  supporti  di  registrazione
audio e video, quali supporti analogici, supporti  digitali,  memorie
fisse o trasferibili destinate alla  registrazione  di  fonogrammi  o
videogrammi, da una somma commisurata alla capacita' di registrazione
resa dai medesimi supporti, e la misura del compenso cd.  "per  copia
privata" e' determinato con decreto del Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, sentito il Comitato consultivo permanente per il
diritto d'autore, ed e' sottoposto ad aggiornamento  triennale,  "nel
rispetto della normativa comunitaria e  comunque  tenendo  conto  dei
diritti di riproduzione"; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
30 dicembre 2009, relativo alla determinazione del  compenso  per  la
riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi; 
  Viste le sentenze del TAR del Lazio, sede di Roma, sez.  II-quater,
tra cui la n. 2163/2012 del  2  marzo  2012,  che  hanno  respinto  i
ricorsi proposti avverso il predetto decreto ministeriale 30 dicembre
2009, confermando la legittimita' del  suo  impianto,  sia  sotto  il
profilo formale e procedurale, sia sotto il profilo sostanziale della
adeguatezza   istruttoria   e   motivazionale   e   della   logicita'
contenutistica; 
  Visto l'art. 193 della legge sul diritto d'autore, che prevede  che
il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore puo' essere
convocato in  Commissioni  speciali  per  lo  studio  di  determinate
questioni di volta in volta con provvedimento del Presidente; 
  Visto il verbale dell'adunanza  generale  del  Comitato  consultivo
permanente per il diritto d'autore del 27 settembre 2013,  nel  corso
della quale il Presidente ha individuato i membri  della  Commissione
speciale incaricata a svolgere una istruttoria tesa alla  rilevazione
delle tariffe europee praticate negli Stati anche in attuazione della
Direttiva 2001/29/CE; 
  Visto il verbale dell'adunanza  generale  del  Comitato  consultivo
permanente per il diritto d'autore del  28  ottobre  2013  nel  corso
della quale, a seguito della relazione effettuata  dalla  commissione
speciale,  e'  stato  dato  mandato  al   Presidente   di   procedere
all'elaborazione di un parere secondo le indicazioni tecniche emerse; 
  Visto il parere espresso dal Comitato consultivo permanente per  il
diritto  d'autore  sull'aggiornamento  delle  tariffe   relative   al
compenso per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e
videogrammi, inviato al Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo il 5 novembre 2013, protocollo n. 23393; 
  Sentite le Associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative
dei produttori degli apparecchi e dei supporti,  nonche'  quelle  dei
titolari dei diritti e dei consumatori, nell'audizione del 10 gennaio
2014, indetta con nota del 7 gennaio 2014  protocollo  n.  169,  alle
quali e' stato consegnato il parere espresso dal Comitato  consultivo
permanente  per  il  diritto  d'autore   per   la   formulazione   di
osservazioni da presentare entro il 28 gennaio 2014; 
  Considerato  che   le   Associazioni   presenti   hanno   formulato
osservazioni in sede di audizione, come da  verbale  del  10  gennaio
2014; 
  Considerato  che  entro  il   termine   suddetto   sono   pervenute
osservazioni da parte di AFI, AUDIOCOOP, ANITEC, ANDEC, ALTROCONSUMO,
ANICA, CONFCOMMERCIO,  CONFINDUSTRIA  CULTURA  ITALIA,  CONFINDUSTRIA
DIGITALE, FIMI, NUOVO IMAIE, SCF, UNIVIDEO; 
  Considerati gli esiti del  sondaggio  denominato:  "Internet  e  la
fruizione delle opere dell'ingegno" promosso dal Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo per un approfondimento e  per
l'aggiornamento delle tariffe, operato su un campione di  popolazione
di eta' superiore ai 14  anni,  su  tutto  il  territorio  nazionale,
finalizzato ad analizzare le attitudini dei soggetti  che  realizzano
copie  private  e  alla   valutazione   dei   supporti   maggiormente
utilizzati; 
  Considerato che  lo  sviluppo  tecnologico  ha  reso  possibile  la
presenza delle c.d.  "memorie"  in  qualsiasi  apparato  e  che  tale
circostanza  ha  determinato  la   necessita'   di   effettuare   una
significativa distinzione tra i dispositivi in  relazione  alla  loro
capacita' di registrazione di fonogrammi e di videogrammi; 
  Tenuto conto dell'incidenza delle misure tecnologiche di protezione
di cui all'art. 102-quater della legge sul diritto d'autore  e  della
diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica; 
  Sentite le Associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative
dei produttori degli apparecchi e dei supporti,  nonche'  quelle  dei
titolari dei diritti e dei consumatori, nell'audizione del 23  aprile
2014, indetta con nota dell'11 aprile 2014, protocollo n. 7347; 
  Considerato  che   le   Associazioni   presenti   hanno   formulato
osservazioni in sede di audizione come da verbale del 23 aprile  2014
e successivamente per iscritto; 
  Considerato che il Ministro p.t. ha riscontrato  la  permanenza  di
una netta  distanza  tra  le  parti  ed  ha  ritenuto,  pertanto,  di
richiedere un nuovo parere al  Comitato  permanente  per  il  diritto
d'autore; 
  Visto  il  successivo  parere  espresso  dal  Comitato   consultivo
permanente per il diritto d'autore sull'aggiornamento  delle  tariffe
relative al compenso per la riproduzione privata ad uso personale  di
fonogrammi e videogrammi,  inviato  al  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo  il  10.06.2014,  protocollo  n.
12087-04.04.33/26.3; 
  Considerato che l'ampia e approfondita istruttoria svolta,  con  la
partecipazione  attiva  di  tutte  le  categorie  interessate,  anche
attraverso l'acquisizione di appositi contributi  scritti,  all'esito
delle audizioni del 10 gennaio 2014 e del 23  aprile  2014,  soddisfa
ampiamente   le   esigenze   partecipative,    istruttorie    e    di
contradditorio, definite dalla legge in termini di  acquisizione  del
parere del Comitato consultivo permanente per il diritto  d'autore  e
delle associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  dei
produttori degli  apparecchi  e  dei  supporti  di  cui  al  comma  1
dell'art. 71-septies legge sul diritto d'autore; 
  Considerato che la discrezionalita' tecnica demandata  dalla  norma
primaria  all'Amministrazione,  nell'esercizio  della   funzione   di
aggiornamento triennale del compenso di cui  all'art.  71-sexies,  si
connota di elementi di equita' integrativa,  come  evidenziato  dalla
fonte  comunitaria  di  cui  alla  direttiva  22  maggio   2001,   n.
2001/29/CE, che usa la locuzione "equo compenso" (considerando  35  e
38, nonche' art. 5, par. 2); 
  Ritenuto, pertanto, che l'aggiornamento non debba corrispondere  in
modo vincolato a un criterio puramente ricognitivo di dati aritmetici
in ordine all'evoluzione tecnica, all'ingresso sul mercato e nell'uso
comune di nuovi dispositivi,  agli  scostamenti  nelle  abitudini  di
impiego e/o  della  capacita'  di  memoria  degli  apparecchi  e  dei
supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e  di  videogrammi
di cui all'art. 71-sexies, ma debba tenere conto delle informazioni e
dei dati acquisiti, nonche'  dei  diversi  punti  di  vista  e  delle
proposte delle categorie interessate, al fine di definire un punto di
equilibrio tra le opposte esigenze, di assicurare,  da  un  lato,  la
giusta remunerazione dell'attivita' creativa e artistica degli autori
e  degli  interpreti  o  esecutori,  nonche'  dei   produttori,   con
un'adeguata  protezione   giuridica   dei   diritti   di   proprieta'
intellettuale,  e,  dall'altro  lato,  un'incidenza  proporzionata  e
ragionevole del  meccanismo  di  prelievo  alla  fonte  destinato  ad
alimentare il suddetto equo compenso, tale da  non  colpire  in  modo
eccessivo i settori produttivi interessati dal prelievo medesimo; 
  Considerato che taluni scostamenti  in  diminuzione  rispetto  alle
indicazioni  contenute  nella  suddetta  istruttoria   del   Comitato
consultivo permanente per il diritto  d'autore  si  giustificano,  in
linea generale, sia nella suddetta logica di equo contemperamento dei
diversi interessi in campo, sia alla  luce  delle  considerazioni  di
sintesi portate all'attenzione del Ministero nel  corso  e  all'esito
della fase partecipativa; 
  Considerato  che  gli  scostamenti  in  diminuzione  rispetto  alla
proposta contenuta nel parere del Comitato consultivo permanente  per
il diritto d'autore trovano  altresi'  giustificazione  in  ulteriori
circostanze, emerse anche dalle osservazioni, dai documenti  e  dagli
studi acquisiti nel corso dell'istruttoria; 
  Considerata, altresi', la necessita'  di  monitorare  le  dinamiche
reali del mercato dei supporti e  degli  apparecchi  interessati  dal
prelievo per c.d. "copia privata", ai sensi degli articoli  71-sexies
e seguenti della legge sul diritto  d'autore,  nonche'  la  richiesta
espressa dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative
dei produttori degli apparecchi e dei supporti,  nonche'  quelle  dei
titolari dei diritti e dei consumatori, di  rinnovare  il  tavolo  di
lavoro tecnico di cui all'art. 5 dell'allegato  tecnico  del  Decreto
Ministeriale 30 dicembre 2009, le cui  analisi  e  proposte  potranno
essere valutate ai  fini  dell'aggiornamento  del  prossimo  triennio
2017-2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  compenso  per  la  riproduzione  privata  di  fonogrammi  e
videogrammi  e'  determinato  nella   misura   tariffaria   stabilita
nell'allegato tecnico annesso al presente decreto e di cui  e'  parte
integrante. 
  2. Le tariffe previste nel sopra citato allegato tecnico entrano in
vigore alla data di pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.