Art. 4 
 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni riportate nel titolo  I,  capo  I  della  regola
tecnica allegata al presente decreto, si applicanoalle  attivita'  di
demolizione veicoli di cui all'art. 1 di  nuova  realizzazione  ed  a
quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti  la
loro completa ristrutturazione. 
  2. Se gli interventi effettuati su attivita'  esistenti  comportano
la  sostituzione  o  modifica  di  impianti  di   protezione   attiva
antincendio, la modifica parziale del sistema  di  vie  di  uscita  o
ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture,  le  disposizioni  di
cui al titolo I, capo I, della regola tecnica  allegata  al  presente
decreto, si applicano solo agli impianti ed alle parti dell'attivita'
oggetto di intervento di modifica ovvero di ampliamento. Se l'aumento
di superficie da destinare ad attivita' di demolizione autoveicoli e'
superiore al 50% di quella esistente, fermi restando gli  adeguamenti
sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio  sono
adeguati, per l'intera attivita', alle disposizioni stabilite per  le
nuove attivita'. 
  3. Per gli interventi di cui al comma 2, in  alternativa  a  quanto
ivi previsto, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II
della  regola  tecnica  allegata  al  presente   decreto,   applicate
all'intera attivita'. 
  4. Le attivita' di cui all'art. 1, esistenti alla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto,  sono  adeguate  alle  disposizioni
riportate nel titolo I, capo II  della  regola  tecnica  allegata  al
presente decreto o, in  alternativa,  alle  disposizioni  di  cui  al
titolo II, della medesima regola tecnica, secondo le disposizioni  di
cui all'art. 6, salvo nei seguenti casi: 
    a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle
competenti  autorita',  cosi'  come   previsto   dall'art.   38   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia; 
    b)  siano  stati  pianificati  o  siano  in   corso   lavori   di
realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o  ampliamento
sulla  base  di  un  progetto  approvato   dal   competente   Comando
provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art.  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.