Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Le disposizioni riportate nel titolo I, capo I della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicanoalle attivita' di demolizione veicoli di cui all'art. 1 di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione. 2. Se gli interventi effettuati su attivita' esistenti comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano solo agli impianti ed alle parti dell'attivita' oggetto di intervento di modifica ovvero di ampliamento. Se l'aumento di superficie da destinare ad attivita' di demolizione autoveicoli e' superiore al 50% di quella esistente, fermi restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio sono adeguati, per l'intera attivita', alle disposizioni stabilite per le nuove attivita'. 3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto ivi previsto, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II della regola tecnica allegata al presente decreto, applicate all'intera attivita'. 4. Le attivita' di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate nel titolo I, capo II della regola tecnica allegata al presente decreto o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della medesima regola tecnica, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, salvo nei seguenti casi: a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.