Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attivita' esistenti di cui all'art. 4, comma 4, sono adeguate alle disposizioni del titolo I, capo II della regola tecnica allegata al presente decreto, entro i seguenti termini: a) tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda i punti 11, 12, 15 (salva la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), 16 (limitatamente alla rete di naspi ed idranti) e 17; b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti disposizioni. 2. In caso di applicazione delle disposizioni del titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attivita' esistenti di cui all'art. 4, comma 4, sono adeguate entro i termini di seguito indicati: a) tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 (limitatamente all'illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), B.5, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai punti: B.3.1, relativamente al presidio fisso; B.5.1; b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni nonche' per la predisposizione di un idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta. 3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei commi 1 e 2. 4. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a) e b) dei commi 1 e 2 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2014 Il Ministro: Alfano