Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  nella  vigente  legislazione
tecnica  in  materia  di  sicurezza  e  di  prevenzione  incendi,  le
attivita' esistenti di cui all'art. 4, comma 4,  sono  adeguate  alle
disposizioni del titolo I, capo II della regola tecnica  allegata  al
presente decreto, entro i seguenti termini: 
    a) tre anni dal termine  previsto  dall'art.  11,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151  e
successive modificazioni, per quanto riguarda  i  punti  11,  12,  15
(salva la  predisposizione,  nel  termine  previsto  alla  successiva
lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo  mobile,  di
illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne  ai
locali e dei punti di raccolta), 16 (limitatamente alla rete di naspi
ed idranti) e 17; 
    b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni,  per  quanto  riguarda  l'adeguamento  alle   restanti
disposizioni. 
  2. In caso di applicazione delle disposizioni del titolo II,  della
regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi
stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di  sicurezza
e di prevenzione incendi, le attivita' esistenti di cui  all'art.  4,
comma 4, sono adeguate entro i termini di seguito indicati: 
    a) tre anni dal termine  previsto  dall'art.  11,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151  e
successive modificazioni, per quanto riguarda le  misure  di  cui  ai
punti  B.3,  B.4  (limitatamente  all'illuminazione  di  emergenza  a
copertura delle vie di  esodo  interne  ai  locali  e  dei  punti  di
raccolta), B.5, salvo la predisposizione, nel termine  previsto  alla
successiva lettera b), di quanto previsto ai punti: 
      B.3.1, relativamente al presidio fisso; 
      B.5.1; 
    b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni,  per  quanto  riguarda  l'adeguamento  alle   restanti
prescrizioni nonche' per la  predisposizione  di  un  idoneo  sistema
provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione  di  emergenza  a
copertura delle vie di  esodo  interne  ai  locali  e  dei  punti  di
raccolta. 
  3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  deve  indicare  le  opere  di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei
commi 1 e 2. 
  4. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a) e  b)  dei
commi 1 e 2 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti
deve  essere  presentata  la  segnalazione  certificata   di   inizio
attivita' ai sensi dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  5. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° luglio 2014 
 
                                                  Il Ministro: Alfano