Art. 3 
 
 
     Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni 
           per particolari categorie meritevoli di tutela 
 
  I coniugi  superstiti,  o  altro  familiare  gia'  convivente,  del
personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore  di
Forza armata, con decretazione ai sensi dell'art. 332 del Testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento  militare,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
90, abbia concesso la proroga alla conduzione  dell'utenza,  sono  da
considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi  i
termini generali della precedente concessione.