Art. 3 Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni per particolari categorie meritevoli di tutela I coniugi superstiti, o altro familiare gia' convivente, del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi dell'art. 332 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione.