IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il regio decreto n. 2440 del 18  novembre  1923,  concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto  l'art.  548  del  Regolamento  per   l'amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato  con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; 
  Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo n. 58  del  24  febbraio  1998,  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche' gli artt. 23 e 28 del decreto  ministeriale  n.  216  del  22
dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di debito pubblico, e,  in  particolare,  l'art.  3,  ove  si
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice  che  consentano
al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno  od  estero  nelle  forme  di  prodotti  e  strumenti
finanziari a breve, medio e lungo  termine,  indicandone  l'ammontare
nominale,  il  tasso  di  interesse  o   i   criteri   per   la   sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modifiche ed integrazioni,  recante  riordino  della  disciplina  dei
redditi di capitale e dei redditi diversi; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  91997  del  19  dicembre  2013,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, con il  quale  sono  stabiliti  gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie  di  cui  al
medesimo  articolo,  prevedendo  che  le  operazioni  stesse  vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso
di assenza o impedimento  di  quest'ultimo,  le  operazioni  predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e  gli
atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014  e  in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
con il quale e' autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato
che concorrono alla rideterminazione in  aumento  del  citato  limite
massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio; 
  Visto l'art. 17 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilita'  del  servizio  di
riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei  titoli
di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale del 12  febbraio  2004  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante norme  per  la  trasparenza  nelle
operazioni di collocamento di titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina  le
procedure  da  adottare   in   caso   di   ritardo   nell'adempimento
dell'obbligo di versare contante o titoli per  incapienza  dei  conti
degli operatori che hanno partecipato alle operazioni  di  emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro  con  richieste  degli  operatori  espresse  in   termini   di
rendimento, anziche' di prezzo,  secondo  la  prassi  prevalente  sui
mercati monetari dell'area euro; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  4
luglio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a euro 92.627 milioni e tenuto conto dei rimborsi  ancora
da effettuare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga
all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e'
disposta per il 14 luglio 2014 l'emissione  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 14  luglio
2015, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500  milioni  di
euro. 
  Per la presente emissione e'  possibile  effettuare  riaperture  in
tranche. 
  Al termine della procedura di assegnazione,  e'  altresi'  disposta
l'emissione di un  collocamento  supplementare  dei  BOT  di  cui  al
presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in  titoli
di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e  28  del  decreto
ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  citato  nelle  premesse,
secondo le modalita' specificate ai successivi articoli 15 e  16  del
presente decreto.