Art. 4 
 
  Espletate le operazioni di asta,  con  successivo  decreto  vengono
indicati il rendimento minimo accoglibile  e  il  rendimento  massimo
accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del
presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione,
nonche' il corrispondente prezzo medio ponderato. 
  In caso di emissioni di tranche successive alla prima,  il  decreto
di cui al  comma  precedente  riportera'  altresi'  il  prezzo  medio
ponderato determinato ai fini fiscali,  ai  sensi  dell'art.  17  del
presente decreto.