Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente direttiva si intende per: 
  a) decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
  b) direttiva MID, la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo  e
del  Consiglio  relativa  agli  strumenti  di  misura  e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  c) allegato MI-001, l'allegato MI-001 della direttiva MID; 
  d) allegato MI-002, l'allegato MI-002 della direttiva MID; 
  e) allegato MI-004, l'allegato MI-004 della direttiva MID; 
  f) allegato MI-005, l'allegato MI-005 della direttiva MID; 
      g) allegato MI-006, l'allegato MI-006 della direttiva MID; 
      h) strumento MID, uno strumento munito  della  marcatura  CE  e
della  marcatura  supplementare  ai  sensi  dell'articolo   7   della
direttiva MID; 
      i) regolamento, il decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 75; 
  j)  dispositivo  di  conversione   del   volume,   un   dispositivo
disciplinato dall'allegato MI-002,  parte  II,  che  costituisce  una
sottounita' a titolo del secondo trattino dell'articolo 4, lettera b)
della direttiva MID e munito della marcatura  CE  e  della  marcatura
supplementare ai sensi dell'articolo 7 della citata direttiva MID; 
  k) sistema di misurazione su condotta, il sistema di misurazione di
cui alla tabella 5, classe di accuratezza 0,3, dell'allegato MI-005; 
  l) sistemi  di  misurazione  per  liquidi  criogenici,  sistemi  di
misurazione per liquidi criogenici (temperatura inferiore a -153  °C)
di cui alla tabella  5,  classe  di  accuratezza  2,5,  dell'allegato
MI-005; 
  m) organismo, un organismo accreditato sulla base della  norma  UNI
CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le attivita' disciplinate  dai
decreti 16 aprile 2012, n. 75 e 30 ottobre 2013, n. 155.