Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva si intende per: a) decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; b) direttiva MID, la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura e successive modificazioni ed integrazioni; c) allegato MI-001, l'allegato MI-001 della direttiva MID; d) allegato MI-002, l'allegato MI-002 della direttiva MID; e) allegato MI-004, l'allegato MI-004 della direttiva MID; f) allegato MI-005, l'allegato MI-005 della direttiva MID; g) allegato MI-006, l'allegato MI-006 della direttiva MID; h) strumento MID, uno strumento munito della marcatura CE e della marcatura supplementare ai sensi dell'articolo 7 della direttiva MID; i) regolamento, il decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 75; j) dispositivo di conversione del volume, un dispositivo disciplinato dall'allegato MI-002, parte II, che costituisce una sottounita' a titolo del secondo trattino dell'articolo 4, lettera b) della direttiva MID e munito della marcatura CE e della marcatura supplementare ai sensi dell'articolo 7 della citata direttiva MID; k) sistema di misurazione su condotta, il sistema di misurazione di cui alla tabella 5, classe di accuratezza 0,3, dell'allegato MI-005; l) sistemi di misurazione per liquidi criogenici, sistemi di misurazione per liquidi criogenici (temperatura inferiore a -153 °C) di cui alla tabella 5, classe di accuratezza 2,5, dell'allegato MI-005; m) organismo, un organismo accreditato sulla base della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le attivita' disciplinate dai decreti 16 aprile 2012, n. 75 e 30 ottobre 2013, n. 155.