Art. 4 Disposizioni volte ad assicurare il raccordo operativo del complesso delle attivita' connesse alla fase di rigalleggiamento del relitto della nave Costa Concordia nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio 1. Per favorire il necessario raccordo operativo delle attivita' connesse con quanto previsto dalla fase denominata WP8 (refloating-rigalleggiamento) del relitto della nave da crociera Costa Concordia, e' istituito presso l'Isola del Giglio un Centro di Coordinamento. 2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, coordina il predetto Centro e l'ing. Fabrizio Curcio - Direttore dell'Ufficio Gestione delle Emergenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ne svolge funzioni vicarie. 3. Il Centro di Coordinamento, presieduto dal Commissario delegato, e' cosi' composto: a) dai componenti del Comitato Consultivo di cui all'art. 4 comma 1 dell'OPCM n. 3998 del 20 gennaio 2012 attualmente in carica; b) dal Presidente dell'Osservatorio per il Monitoraggio di cui al decreto del Commissario delegato di repertorio 2923 del 14 giugno 2012; c) dal Direttore marittimo della Toscana anche in qualita' di Soggetto Attuatore di cui a decreto del Commissario delegato di repertorio 1175 del 22 marzo 2013; d) dal Questore di Grosseto; e) dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Grosseto o suo delegato; f) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto o suo delegato; g) dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto o suo delegato; h) dal Comandante del Reparto Operativo aeronavale di Livorno della Guardia di Finanza o suo delegato; i) dal rappresentante del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente o suo delegato; j) dal Soggetto Attuatore di cui al decreto del Commissario delegato di repertorio 215 del 27 gennaio 2012; k) dal Rappresentante designato di Costa Crociere. 4. Il Centro di coordinamento supporta il Commissario delegato nella definizione delle misure volte a: - assicurare la gestione univoca delle attivita' oggetto della presente ordinanza; - garantire il miglior raccordo informativo tra tutti gli enti e le Amministrazioni dello Stato coinvolte; - definire ulteriori eventuali misure di emergenza da porre in essere per garantire la pubblica e privata incolumita' con il concorso del Servizio nazionale di protezione civile. 5. Il Centro di Coordinamento, istituito sull'Isola del Giglio e operante anche in modo non permanente, sino alla conclusione delle operazioni di refloating, si avvale di una Sala Situazioni per la raccolta e la gestione delle informazioni nonche' per il raccordo operativo tra le strutture e le componenti che ne fanno parte. 6. La Sala Situazioni di cui al comma 5, allestita sull'isola del Giglio, e' composta da: - Componenti dell'Osservatorio per il Monitoraggio di cui al decreto del Commissario delegato di repertorio 2923 del 14 giugno 2012; - Rappresentante del locale corpo di Polizia Municipale; - Rappresentante dell'Arma dei Carabinieri; - Rappresentante della Capitaneria di Porto; - Rappresentante della Questura: - Rappresentante dei Vigili del Fuoco; - Rappresentante della Guardia di Finanza; - Rappresentante del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente; - Rappresentante dal Comando del Reparto Operativo aeronavale di Livorno della Guardia di Finanza; - Rappresentante designato di Costa Crociere; - Rappresentante ASL GR/9; - Rappresentante del 118; - Rappresentanti locali degli enti gestori dei servizi essenziali. 7. La Sala Situazioni e' raccordata nelle sue funzioni dal Dipartimento della protezione civile. Nell'ambito della Sala Situazioni l'Osservatorio di monitoraggio di cui all'art. 1 della presente Ordinanza svolge funzioni di raccordo tecnico operativo finalizzato a monitorare, per gli ambiti di competenza, l'attuazione della fase operativa denominata WP8 (refloating - rigalleggiamento) vigilando altresi' sull'osservanza del cronoprogramma e garantendo un raccordo tecnico con il consorzio Titan-Micoperi. 8. La Sala Situazioni altresi' assicura, con le strutture operative: - la raccolta e l'analisi, anche per il tramite dell'Osservatorio per il monitoraggio di cui all'art. 1, dei dati e delle informazioni provenienti dal centro di controllo delle operazioni di refloating di Costa Crociere S.p.A., anche al fine di mettere in atto eventuali misure di emergenza da porre in essere per garantire la pubblica e privata incolumita', con il concorso delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, anche su indicazione del Centro di Coordinamento; - il raccordo informativo ed operativo con le strutture sanitarie locali (118 e ASL); - il raccordo con il piano per l'ordine e la sicurezza pubblica; - il coordinamento dei rapporti con i media nazionali e internazionali dei soggetti pubblici partecipanti al Centro di Coordinamento, con l'obiettivo di garantire un'informazione al pubblico tempestiva, trasparente ed accurata. 9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere, in via di anticipazione, ed entro il limite delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012. 10. Per la partecipazione al Centro di Coordinamento di cui al comma 1 e alla Sala Situazioni di cui al comma 6, non sono dovuti ai componenti individuati ai sensi del presente articolo compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.