Art. 10 Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 19 novembre al 4 dicembre 2013. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata. 2. Al personale direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 10 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui al comma 2, sono definite le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.