Art. 10 
 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il Commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.  165,  direttamente
impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o
nelle  attivita'  connesse  all'emergenza.  Detta   ricognizione   e'
effettuata sulla  base  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario
effettivamente  rese,  oltre  i  limiti   previsti   dai   rispettivi
ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle   pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal  19  novembre  al  4  dicembre
2013. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo  ristoro,
entro il limite massimo di 50 ore  pro-capite,  nei  confronti  delle
predette amministrazioni sulla base degli  esiti  della  ricognizione
effettuata. 
  2. Al personale direttamente impiegato nelle attivita' di cui  alla
presente ordinanza, fino al termine dello stato di  emergenza,  entro
il limite di 10 unita', puo' essere  autorizzata  la  corresponsione,
nel limite massimo complessivo di 30 ore pro-capite, di compensi  per
prestazioni di lavoro  straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i
limiti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  dal  personale   non
dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo  sono  posti  a
carico delle risorse di cui all'art. 3 e, a tal fine, nel piano degli
interventi di cui all'art. 1, comma 3,  sono  quantificate  le  somme
necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui  al  comma  2,
sono  definite  le  modalita'  per  l'individuazione  preventiva  dei
soggetti beneficiari.