Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come
stabilito nella delibera del Consiglio dei  ministri  del  30  giugno
2014, nel limite massimo di euro 9.000.000,00. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. 
  3. La regione Puglia e' autorizzata a trasferire sulla contabilita'
speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse  finanziarie
finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna,  la
cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data
di adozione della presente ordinanza. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni e integrazioni.