Art. 6 
 
 
                         Patrimonio pubblico 
 
  1. L'ambito della ricognizione comprende: 
    a) il fabbisogno necessario  per  gli  interventi  di  ripristino
degli  edifici  pubblici  strategici   e   dei   servizi   essenziali
danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici
pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati; 
    b)  il  fabbisogno  necessario  per  gli  interventi  edilizi  di
ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative  attrezzature
nei settori dell'elettricita', del gas, delle  condutture  idriche  e
fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie; 
    c) il fabbisogno necessario per gli  interventi  di  sistemazione
idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'. 
  2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
avviene, anche per stima  quantitativa  delle  superfici  e/o  volumi
interessati,  con  riferimento  al   prezzario   regionale   e,   ove
necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento. 
  3.  L'attivita'  di  ricognizione  deve  dar  conto  dell'eventuale
copertura assicurativa, indicando  la  misura  del  risarcimento  del
danno,  ove  riconosciuto  dall'assicurazione,  in  conseguenza   del
sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente. 
  4. Nell'ambito della ricognizione  dei  fabbisogni  il  Commissario
delegato indica le priorita' di intervento secondo  le  seguenti  tre
classi: 
    a) primi interventi urgenti; 
    b) interventi di ripristino; 
    c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.