IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13, che prevede, a decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, la facolta' del contribuente di scegliere di destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nel registro di cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge; Visto l'art. 12, comma 2, dello stesso decreto-legge, secondo il quale le destinazioni della citata quota sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate; Visto il medesimo art. 12, comma 2, dello stesso decreto-legge, ai sensi del quale il contribuente puo' indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille; Visto l'art. 12, comma 2-bis, dello stesso decreto-legge, il quale prevede che le risorse corrispondenti alle opzioni espresse dai contribuenti sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno e che, entro il successivo 31 dicembre, sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto; Visto l'art. 12, comma 3, dello stesso decreto-legge, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le modalita' di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti; Visto altresi' l'art. 10, comma 3, dello stesso decreto-legge che stabilisce i termini entro i quali la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici provvede alla trasmissione all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge; Considerato che, per le finalita' di cui al citato art. 12, comma 1, dello stesso decreto-legge, il medesimo articolo, al comma 4, stabilisce un limite massimo di spesa, pari a 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che, pertanto, la somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non puo' in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno; Considerato altresi' che ai conseguenti oneri si provvede, ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello stesso decreto-legge mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'art. 14, commi 1, lettera b), e 2, del medesimo decreto-legge, che dispongono che nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio finanziario successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il finanziamento previsto dalla previgente disciplina e ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante e che il medesimo finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge; Preso atto che ai sensi del suddetto art. 12, comma 6, del medesimo decreto-legge le somme iscritte annualmente nel fondo di cui allo stesso articolo, comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato e che ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto-legge la quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter del decreto-legge, e destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398; Consultato il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Su proposta del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 149 del 2013 1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13, i partiti politici inclusi dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguito denominata Commissione, nell'elenco trasmesso dalla medesima Commissione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 10, comma 3, del medesimo decreto-legge. 2. L'elenco, nel quale sono indicati denominazione e codice fiscale di ciascun soggetto avente diritto ai sensi del comma 1, e' trasmesso dalla Commissione all'Agenzia delle entrate non oltre il 9 gennaio di ciascun anno.