Art. 3 Riparto del due per mille 1. Ai soggetti aventi diritto di cui all'art. 1 del presente decreto spettano le quote del due per mille a loro specificamente destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di redditi non sottoposti all'obbligo di presentarne dichiarazione che hanno effettuato una valida scelta attraverso l'apposizione della firma. 2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate ai sensi del comma 1 per ogni periodo d'imposta, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto per i quali a stata effettuata una valida destinazione della quota del due per mille, entro il 20 agosto e il 15 novembre di ogni anno per rispettare le scadenze rispettivamente del 31 agosto e del 31 dicembre di cui al comma 4. Ai fini della determinazione del due per mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno. 3. Le somme previste, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del due per mille relativo a ciascun periodo di imposta sono iscritte in bilancio sull'apposito Fondo per l'assegnazione dell'importo corrispondente al due per mille del gettito Irpef ai partiti politici, relativo alle scelte effettuate dai contribuenti, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Gli importi determinati ai sensi del comma 2 sono corrisposti, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - a ciascun soggetto avente diritto, a titolo di acconto entro il 31 agosto di ogni anno, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai soggetti aventi diritto le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. 5. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'art. 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 6. Per ragioni di economicita' amministrativa, non sono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 7. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto non puo' superare il limite di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 11, del medesimo decreto;legge e tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto. Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente superiori all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti. 8. Qualora gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti aventi diritto siano complessivamente inferiori al limite di spesa annuale, di cui all'art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le somme che costituiscono la differenza sono riversate all'erario dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze per essere destinate, ai sensi dell'art. 17 del citato decreto-legge, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 1.0, del medesimo decreto-legge. 9. Ai fini del riparto delle somme di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze procede alla riduzione della quota spettante al partito politico per il quale la Commissione abbia comunicato le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, con le modalita' di cui al comma 10 del medesimo articolo. La riduzione e' effettuata nella misura disposta dalla Commissione.