Art. 3 
 
 
                      Riparto del due per mille 
 
  1. Ai soggetti aventi  diritto  di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto spettano le quote del due per  mille  a  loro  specificamente
destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di  redditi  non
sottoposti  all'obbligo  di  presentarne  dichiarazione   che   hanno
effettuato una valida scelta attraverso l'apposizione della firma. 
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte  effettuate  ai
sensi del comma 1 per ogni periodo d'imposta, trasmette al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze   e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti
a determinare gli importi delle somme che  spettano  a  ciascuno  dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto per i quali
a stata effettuata una valida destinazione della quota  del  due  per
mille, entro il  20  agosto  e  il  15  novembre  di  ogni  anno  per
rispettare le  scadenze  rispettivamente  del  31  agosto  e  del  31
dicembre di cui al comma 4. Ai fini della determinazione del due  per
mille afferente ai singoli  contribuenti  si  deve  fare  riferimento
all'imposta personale netta di ciascuno. 
  3. Le somme previste, in base alla  legislazione  vigente,  per  la
corresponsione del due  per  mille  relativo  a  ciascun  periodo  di
imposta  sono  iscritte   in   bilancio   sull'apposito   Fondo   per
l'assegnazione dell'importo  corrispondente  al  due  per  mille  del
gettito Irpef ai partiti politici, relativo  alle  scelte  effettuate
dai  contribuenti,  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  4. Gli importi determinati ai sensi del comma 2  sono  corrisposti,
dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle
finanze - a ciascun soggetto avente  diritto,  a  titolo  di  acconto
entro il 31 agosto di ogni anno, comunque entro un limite complessivo
pari al 40 per cento della somma  autorizzata  per  ciascun  anno  ai
sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre  2013,  n.
149, convertito in legge con modificazioni dalla  legge  21  febbraio
2014, n. 13. Entro il successivo  31  dicembre  sono  corrisposte  ai
soggetti aventi diritto le risorse destinate dai  contribuenti  sulla
base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli  ordinari
termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo  di
acconto. 
  5.  Ai  fini  della  ripartizione  delle  risorse   destinate   dai
contribuenti non si  tiene  conto  delle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate ai sensi dell'art. 2, commi 7, 8 e 8-bis, del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
322. 
  6. Per ragioni di economicita' amministrativa, non sono erogate  le
somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con  le
indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002,  n.
289. 
  7. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto
non puo' superare il limite di spesa stabilito per  ciascun  anno  ai
sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre  2013,  n.
149, convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 21  febbraio
2014, n. 13, fermo restando quanto previsto dall'art. 11,  comma  11,
del medesimo decreto;legge e tenuto conto anche  di  quanto  previsto
dall'art.  4,  comma  3,  del  presente  decreto.  Qualora  le  somme
risultanti   dalla   ripartizione   delle   scelte   operate    siano
complessivamente superiori all'anzidetto limite di spesa annuale, gli
importi  dovuti  a  ciascun  avente  diritto  sono  proporzionalmente
ridotti. 
  8. Qualora gli importi delle somme  che  spettano  a  ciascuno  dei
soggetti aventi diritto siano complessivamente inferiori al limite di
spesa annuale, di cui all'art. 12,  comma  4,  del  decreto-legge  28
dicembre 2013, n. 149, convertito in legge  con  modificazioni  dalla
legge 21  febbraio  2014,  n.  13,  le  somme  che  costituiscono  la
differenza sono riversate all'erario dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze-Dipartimento delle finanze  per  essere  destinate,  ai
sensi  dell'art.  17  del  citato   decreto-legge,   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 44, comma 1,  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.
11, comma 1.0, del medesimo decreto-legge. 
  9. Ai fini del riparto delle somme di cui al presente articolo,  il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze
procede alla riduzione della quota spettante al partito politico  per
il quale la Commissione abbia comunicato le sanzioni di cui ai  commi
da 3 a 7 dell'art. 8 del decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 21  febbraio  2014,
n. 13, con le modalita' di cui al comma 10 del medesimo articolo.  La
riduzione e' effettuata nella misura disposta dalla Commissione.