Art. 4 
 
 
            Modalita' e termini per il recupero di somme 
 
  1. Si procede al recupero delle somme erogate ai sensi dell'art. 3,
comma 4, del presente decreto qualora tali somme risultino  superiori
a quelle effettivamente da destinare per l'anno di riferimento. A tal
fine, entro il 28 febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si
riferiscono le scelte di destinazione, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze-Dipartimento delle finanze  procede  alla  notifica  ai
soggetti interessati del provvedimento per il recupero della somma. 
  2.  La  notifica  del  provvedimento  per  il   recupero   comporta
l'obbligo,  a  carico  del   soggetto   interessato,   di   riversare
all'erario, entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica
medesima, la  differenza  fra  l'ammontare  percepito  e  l'ammontare
dovuto ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, rivalutata  secondo
gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto  ai  «prezzi  al
consumo per le famiglie di operai  ed  impiegati»,  maggiorata  degli
interessi  corrispondenti  al  tasso  legale.  Ove  l'obbligato   non
ottemperi al versamento entro  il  termine  fissato,  si  procede  al
recupero coattivo dei contributi  e  degli  accessori  al  contributo
stesso, ivi compresi la rivalutazione e gli interessi, sulla base del
riparto di giurisdizione previsto dall'art. 13-bis del  decreto-legge
28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
  3. Le somme recuperate di cui al presente articolo sono versate  ad
apposito capitolo di entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate al Fondo di cui al  comma  3  dell'art.  3  del  presente
decreto.