Art. 4 Modalita' e termini per il recupero di somme 1. Si procede al recupero delle somme erogate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto qualora tali somme risultino superiori a quelle effettivamente da destinare per l'anno di riferimento. A tal fine, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le scelte di destinazione, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze procede alla notifica ai soggetti interessati del provvedimento per il recupero della somma. 2. La notifica del provvedimento per il recupero comporta l'obbligo, a carico del soggetto interessato, di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica medesima, la differenza fra l'ammontare percepito e l'ammontare dovuto ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, rivalutata secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», maggiorata degli interessi corrispondenti al tasso legale. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, si procede al recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, ivi compresi la rivalutazione e gli interessi, sulla base del riparto di giurisdizione previsto dall'art. 13-bis del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 3. Le somme recuperate di cui al presente articolo sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente decreto.