Art. 6 Obblighi di riservatezza 1. In considerazione della natura dei dati riferiti alle scelte preferenziali effettuate dai contribuenti, ai fini della tutela della riservatezza delle medesime scelte si applicano le disposizioni di cui al punto 6 e all'Allegato 3 ivi richiamato del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 aprile 2014. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 gennaio 2015, sono definite ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il massimo standard di garanzia dei dati sensibili con riferimento alle modalita' di presentazione della scheda di cui all'art. 2, comma 1 e ai flussi informativi di cui al comma 6 del medesimo articolo. Entro il medesimo termine di ciascun anno possono essere adottate, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate, disposizioni di adeguamento degli obblighi di riservatezza. 2. I dati personali sono conservati, senza possibilita' di avvalersi di soggetti esterni, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede. Al fine di assicurarne la riservatezza e la sicurezza, la conservazione dei dati personali avviene mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il presente decreto e trasmesso ai competenti organi di controllo ed e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2014 Il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Boschi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne - Prev. n. 1716