Art. 3 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attivita' di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014, nel limite massimo di 11 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le predette risorse confluiscono su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al soggetto responsabile di cui all'art. 1. 2. Il soggetto responsabile di cui all'art. 1 e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.