Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle  attivita'  di  cui
alla presente ordinanza  si  provvede,  cosi'  come  stabilito  nella
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014,  nel  limite
massimo di 11 milioni di euro, a valere sul Fondo  per  le  emergenze
nazionali di  cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. Le predette risorse confluiscono  su  apposita
contabilita' speciale,  all'uopo  istituita,  intestata  al  soggetto
responsabile di cui all'art. 1. 
  2.  Il  soggetto  responsabile  di  cui  all'art.  1  e'  tenuto  a
rendicontare ai sensi  dell'art.  5,  comma  5-bis,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.