Art. 4 
 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1.  Il  soggetto  responsabile  di  cui  all'art.   1   opera   una
ricognizione  degli  oneri  riferiti  alle  prestazioni   di   lavoro
straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165,  direttamente  impegnato  nelle  attivita'  di  assistenza  e
soccorso alla popolazione o nelle attivita'  connesse  all'emergenza.
Detta ricognizione e' effettuata  sulla  base  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai
rispettivi  ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 17 gennaio  al  15
febbraio 2014. Il medesimo soggetto responsabile provvede al relativo
ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite,  nei  confronti
delle  predette  amministrazioni  sulla  base   degli   esiti   della
ricognizione effettuata. 
  2. Al personale direttamente impiegato nelle attivita' di cui  alla
presente ordinanza, fino al termine dello stato di  emergenza,  entro
il limite di 50 unita', puo' essere  autorizzata  la  corresponsione,
nel limite massimo complessivo di 20 ore procapite, di  compensi  per
prestazioni di lavoro  straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i
limiti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  dal  personale   non
dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  direttamente
impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle  attivita'
connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita'  mensile  pari
al 30%  della  retribuzione  mensile  di  posizione  e/o  di  rischio
prevista  dai  rispettivi  ordinamenti,  commisurata  ai  giorni   di
effettivo impiego, per il periodo dal 17 gennaio al 15 febbraio 2014,
in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
  4. Ai soggetti di cui al  comma  3,  direttamente  impegnati  nelle
attivita' di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato
di emergenza, entro il limite di 25 unita', puo'  essere  autorizzata
la corresponsione della predetta indennita' mensile pari al 30% della
retribuzione  mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista  dai
rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di  effettivo  impiego,
in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
  5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo  sono  posti  a
carico delle risorse di cui all'art. 3 ed, a tal fine, nel  prospetto
analitico di cui all'art. 1, comma 2, sono quantificate  le  somme  a
tal fine destinate. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 luglio 2014 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli