IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari
ed ai loro compiti; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente  la  conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge  18  maggio  2006,  n.
181, recante "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
ministeri", con la  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dello
sviluppo economico, di seguito denominato Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  21  febbraio
2014, con il quale la  dott.ssa  Federica  Guidi  e'  stata  nominata
Ministro dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  febbraio
2014, con il quale  l'on.  Antonello  Giacomelli  e'  stato  nominato
Sottosegretario  di  Stato  presso  il   Ministero   dello   sviluppo
economico; 
  Ritenuta l'opportunita' di conferire all'on.  Antonello  Giacomelli
deleghe nelle materie di competenza del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al  Sottosegretario  di  Stato,  on.  Antonello  Giacomelli,  e'
delegata la trattazione e l'attuazione degli affari nell'ambito delle
materie relative ai settori  delle  poste,  delle  telecomunicazioni,
della   comunicazione   elettronica,   delle    reti    multimediali,
dell'informatica, della telematica, della  radiodiffusione  sonora  e
televisiva e delle tecnologie innovative applicate al  settore  delle
comunicazioni. Sono esclusi gli  affari  inerenti  la  materia  della
sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche,
e di relativi rapporti con organismi nazionali e internazionali. 
  2. Sono altresi' delegate le funzioni connesse all'attivita'  della
societa'  infrastrutture  e  telecomunicazioni  per  l'Italia  S.p.A.
(Infratel  Italia)  e   della   fondazione   Ugo   Bordoni,   nonche'
l'attuazione di iniziative e attivita' finalizzate al  raggiungimento
degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana. 
  3. Restano ferme la responsabilita' politica ai sensi dell'art.  95
della Costituzione, e le funzioni di indirizzo politico del Ministro,
ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonche' le funzioni attribuite alla specifica competenza  dei
dirigenti.