Art. 2 
 
  1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 luglio 2014 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli