Art. 2 1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2014 Il capo del Dipartimento: Gabrielli