IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  verificatesi
nei giorni dal 2 al  4  maggio  2014  nel  territorio  della  Regione
Marche; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Vista la nota del 7 luglio 2014 della Regione Marche; 
  Acquisita l'intesa della Regione Marche  con  nota  del  10  luglio
2014; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il direttore del dipartimento  per  le  politiche
integrate di sicurezza e  per  la  protezione  civile  della  Regione
Marche e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi dei  comuni  e  delle  province  interessate  dagli  eventi
meteorologici in argomento, nonche' delle strutture  organizzative  e
del personale della Regione Marche, anche  stipulando,  a  tal  fine,
accordi ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della presente ordinanza. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza, un piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
  a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di  prima
emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite  dai
predetti eventi calamitosi; 
  b) le attivita' poste in essere dai soggetti  pubblici  competenti,
anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza
delle  aree  interessate  dagli  eventi  calamitosi,   nonche'   allo
smaltimento  dei  fanghi,  dei  detriti  e  degli   altri   materiali
rinvenienti dalla situazione emergenziale; 
  c) gli interventi urgenti da realizzare volti al  ripristino  della
funzionalita' dei servizi pubblici  essenziali,  nonche'  ad  evitare
situazioni di pericolo o danni a persone o a cose; 
  d) il ripristino delle dotazioni del  Centro  funzionale  regionale
compromesse o  danneggiate  dagli  eventi  calamitosi,  nonche'  alla
riparazione ed al reintegro dei materiali messi  a  disposizione  del
Centro di pronto intervento della protezione civile regionale; 
  e) la definizione delle misure idrologiche necessarie alla messa in
sicurezza strutturale e  non  strutturale  del  reticolo  idrografici
principale  della  regione  attraverso  l'impiego   dei   centri   di
competenza nazionali. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa  previsione
di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. I contributi sono erogati  agli  enti  locali  previo  resoconto
delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di
causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 
  7. Al personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni,
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165  e  successive  modificazioni,  compresi  i  titolari   di   alta
professionalita' o posizione  organizzativa,  direttamente  impiegato
nelle  attivita'  di  cui  alla  presente  ordinanza,   puo'   essere
autorizzata dall'amministrazione di appartenenza ed  oltre  i  limiti
previsti dai rispettivi ordinamenti, la  corresponsione  di  compensi
per prestazioni di  lavoro  straordinario  effettivamente  rese,  nel
limite massimo complessivo di 50 ore pro-capite mensili. 
  8. Al Commissario delegato e' conservato il  trattamento  economico
in godimento all'atto della nomina, con oneri a carico della  Regione
Marche.  Il  Presidente  della  Regione  Marche  e'  autorizzato   ad
utilizzare   il   Commissario   delegato   in   via   esclusiva   per
l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza  per
il  periodo  massimo  corrispondente  alla  durata  dello  stato   di
emergenza. 
  9. Gli oneri derivanti dai commi 2, 7 e  8,  sono  posti  a  carico
delle amministrazioni di appartenenza.