IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della Regione Marche; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Vista la nota del 7 luglio 2014 della Regione Marche; Acquisita l'intesa della Regione Marche con nota del 10 luglio 2014; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore del dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della Regione Marche e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi dei comuni e delle province interessate dagli eventi meteorologici in argomento, nonche' delle strutture organizzative e del personale della Regione Marche, anche stipulando, a tal fine, accordi ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della presente ordinanza. 3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) le attivita' poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi, nonche' allo smaltimento dei fanghi, dei detriti e degli altri materiali rinvenienti dalla situazione emergenziale; c) gli interventi urgenti da realizzare volti al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici essenziali, nonche' ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose; d) il ripristino delle dotazioni del Centro funzionale regionale compromesse o danneggiate dagli eventi calamitosi, nonche' alla riparazione ed al reintegro dei materiali messi a disposizione del Centro di pronto intervento della protezione civile regionale; e) la definizione delle misure idrologiche necessarie alla messa in sicurezza strutturale e non strutturale del reticolo idrografici principale della regione attraverso l'impiego dei centri di competenza nazionali. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 7. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, compresi i titolari di alta professionalita' o posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, puo' essere autorizzata dall'amministrazione di appartenenza ed oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nel limite massimo complessivo di 50 ore pro-capite mensili. 8. Al Commissario delegato e' conservato il trattamento economico in godimento all'atto della nomina, con oneri a carico della Regione Marche. Il Presidente della Regione Marche e' autorizzato ad utilizzare il Commissario delegato in via esclusiva per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza per il periodo massimo corrispondente alla durata dello stato di emergenza. 9. Gli oneri derivanti dai commi 2, 7 e 8, sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.