Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come
stabilito nella delibera del Consiglio dei  ministri  del  30  giugno
2014, nel limite massimo di 10 milioni di euro. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. 
  3. La Regione Marche e gli altri  soggetti  pubblici  eventualmente
interessati sono autorizzati a trasferire sulla contabilita' speciale
di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate
al  superamento  del  contesto  emergenziale  in  rassegna,  la   cui
quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data  di
adozione della presente ordinanza. 
  4. Con successiva ordinanza e' identificata  la  provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni e integrazioni.