Art. 2 
 
 
                  Contributi autonoma sistemazione 
 
  1.  Il  Commissario  delegato,   anche   avvalendosi   dei   comuni
interessati, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in  esecuzione  di
provvedimenti delle competenti autorita', adottati  a  seguito  degli
eccezionali eventi meteorologici di cui in  premessa,  un  contributo
per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di  € 600,00  mensili,
e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni  componente  del  nucleo
familiare abitualmente e stabilmente residente  nell'abitazione;  ove
si tratti di un nucleo familiare composto  da  una  sola  unita',  il
contributo medesimo e' stabilito in  €  300,00.  Qualora  nel  nucleo
familiare siano  presenti  persone  portatrici  di  handicap,  ovvero
disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%,  e'
concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno  dei
soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo  di  €  600,00
mensili previsti per il nucleo familiare. 
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il  rientro  nell'abitazione,  ovvero  si  sia  provveduto  ad  altra
sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre  la
data di scadenza dello stato di emergenza.