IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 2, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, che fissa l'obbligo di dotare le confezioni delle specialita' medicinali di bollini autoadesivi con decorrenza dal 1° marzo 1988, demandando al Ministro della sanita' la specificazione delle caratteristiche tecniche del bollino e delle modalita' della sua adozione; Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, concernente i bollini farmaceutici; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE", e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato" e successive modificazioni; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni, ai sensi del quale "L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato"; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, recante "Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni" che ha annoverato i bollini farmaceutici tra le carte valori; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2001, recante "Numerazione progressiva dei bollini apposti sulle confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale"; Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, recante "Istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo"; Considerato che l'identificazione delle confezioni dei medicinali mediante il bollino a lettura ottica rafforza ed amplifica le misure di contrasto alle possibili frodi ai danni della salute pubblica, del Servizio sanitario nazionale e dell'erario; Ritenuto inoltre di dover aggiornare le specifiche tecniche contenute nel citato decreto del Ministro della sanita' 2 agosto 2001 al fine di rafforzare le misure di sicurezza atte a contrastare le possibili frodi in danno della salute pubblica, del Servizio sanitario nazionale e dell'erario; Decreta: Art. 1 Codice identificativo dei medicinali in commercio in Italia 1. Il codice identificativo dei medicinali ad uso umano, di seguito definito "codice AIC", e' il numero attribuito dall'Agenzia Italiana del Farmaco con il provvedimento per l'immissione in commercio in Italia. 2. Il confezionamento esterno del medicinale e' dotato, a cura del produttore del medicinale, di un bollino conforme alle prescrizioni del presente decreto la cui produzione e' a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di seguito "Istituto". 3. Ciascun bollino e' identificato univocamente dalla combinazione del codice AIC e del numero progressivo assegnato dall'Istituto.