Art. 2 Contenuti informativi del bollino 1. Il bollino di cui all'articolo 1 deve contenere le seguenti informazioni: a) codice AIC riportato sia in chiaro sia mediante tecnica di rappresentazione che ne consente la lettura automatica; b) identificazione della confezione derivante dalla combinazione della denominazione del medicinale con l'indicazione del dosaggio, della forma farmaceutica e del numero di unita' posologiche; c) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio; d) numero progressivo riportato sia in chiaro sia mediante la tecnica di rappresentazione che ne consente la lettura automatica. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono stampate sul bollino nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.