Art. 2 
 
 
                  Contenuti informativi del bollino 
 
  1. Il bollino di cui all'articolo  1  deve  contenere  le  seguenti
informazioni: 
    a) codice AIC riportato sia in chiaro  sia  mediante  tecnica  di
rappresentazione che ne consente la lettura automatica; 
    b) identificazione della confezione derivante dalla  combinazione
della denominazione del medicinale con  l'indicazione  del  dosaggio,
della forma farmaceutica e del numero di unita' posologiche; 
    c) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio; 
    d) numero progressivo riportato sia in  chiaro  sia  mediante  la
tecnica di rappresentazione che ne consente la lettura automatica. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono stampate sul bollino  nel
rispetto delle specifiche tecniche riportate nell'allegato  A,  parte
integrante del presente decreto.