Art. 5 
 
 
                Gestione dei bollini delle confezioni 
 
  1. Ai bollini delle confezioni dei medicinali immesse in  commercio
in Italia destinate alle strutture sanitarie pubbliche e private deve
essere apposta, ben visibile e con inchiostro indelebile, la dicitura
"CONFEZIONE OSPEDALIERA/AMBULATORIALE". 
  2. I bollini delle confezioni dei medicinali immesse  in  commercio
in  Italia  destinate  all'esportazione,  devono   essere   annullati
mediante apposizione della dicitura "ESPORTAZIONE" resa ben  visibile
e con inchiostro  indelebile.  Tale  procedura  di  annullamento  del
bollino deve essere effettuata anche nel caso in cui venga  esportato
il solo contenuto delle confezioni dei medicinali. 
  3. Ai bollini delle confezioni dei medicinali immesse in  commercio
in Italia destinate ad essere  consegnate  ai  medici  come  campioni
gratuiti  deve  essere  apposta,  ben  visibile  e   con   inchiostro
indelebile, la dicitura " CAMPIONE GRATUITO - VIETATA LA VENDITA". 
  4. Ai bollini delle confezioni dei medicinali immesse in  commercio
in Italia,  destinate  allo  smaltimento  deve  essere  apposta,  ben
visibile e con inchiostro indelebile, la lettera "X". 
  5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4,  i  bollini
delle confezioni dei medicinali immesse in commercio  in  Italia  che
per qualsiasi motivo diverso dalla fornitura di medicinali effettuata
dalle farmacie e dagli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  fuoriescono  dalla   catena
distributiva, debbono essere annullati mediante la procedura  di  cui
al comma 4. 
  6. L'annullamento del bollino  mediante  le  segnature  di  cui  al
presente articolo deve essere effettuato in modo tale da non impedire
la lettura ottica o la lettura in chiaro del  codice  di  AIC  e  del
numero presente sul bollino medesimo. 
  7. La verifica dell'avvenuto annullamento spetta  ai  soggetti  che
forniscono i medicinali alle strutture sanitarie di cui al  comma  1,
che esportano, che consegnano  campioni  gratuiti  ai  sanitari,  che
raccolgono le confezioni di medicinali ai fini dello smaltimento.