Art. 7 
 
 
                         Periodo transitorio 
 
  1. Al fine di  assicurare  l'adeguata  fornitura  di  bollini  alle
aziende  farmaceutiche  e  consentire  all'Istituto  il   progressivo
adeguamento degli impianti, l'Istituto produce bollini che  hanno  le
caratteristiche  indicate  nell'allegato  B  parte   integrante   del
presente decreto. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  l'Istituto  avvia  la   produzione   di   bollini   conformi
all'Allegato A parte integrante del presente decreto e,  fino  al  31
dicembre 2015, puo'  produrre  bollini  conformi  all'Allegato  B.  A
decorrere dal  1°  gennaio  2016  l'Istituto  produce  esclusivamente
bollini conformi all'Allegato A. 
  2. I bollini prodotti in conformita' al decreto del Ministro  della
Sanita' 2 agosto 2001 sono utilizzabili fino al completo  smaltimento
delle relative scorte da parte delle aziende farmaceutiche. 
  3. Al fine di assicurare trasparenza e tracciabilita' degli  ordini
di acquisto di bollini e dei relativi tempi di consegna, a  decorrere
dal 1° luglio 2014 i titolari  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio  in  Italia,  direttamente  o  tramite  soggetto  delegato,
effettuano gli ordini di acquisto di  bollini  delle  confezioni  dei
medicinali utilizzando esclusivamente la piattaforma internet messa a
disposizione dall'Istituto, nel rispetto  delle  norme  previste  dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.