IL DIRETTORE 
                      dei lavori e del demanio 
                     del Ministero della difesa 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      dell'Agenzia del demanio 
 
  Visto l'art. 2 del comma 628 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
disposizione ora riprodotta e coordinata nel decreto legislativo  del
15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'Ordinamento militare, che
prevede l'alienazione, da parte del  Ministero  della  difesa,  della
proprieta', dell'usufrutto o della nuda  proprieta'  di  alloggi  non
piu' funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non  inferiore
a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa del 18 maggio  2010,  n.
112,  disposizione  ora  riprodotta  e  coordinata  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica del 15 marzo  2010,  n.  90,  recante  il
Testo  unico  delle  disposizioni   regolamentari   in   materia   di
Ordinamento militare; 
  Visto il decreto n. 14/2/5/2010 del 22  novembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  26  marzo  2011  -  supplemento
ordinario - n. 80, con il quale sono stati individuati  nell'allegato
«A»  al  predetto  decreto  gli  alloggi   da   alienare,   ai   fini
dell'attuazione  del  programma  pluriennale  per   la   costruzione,
l'acquisto e la  ristrutturazione  di  alloggi  di  servizio  per  il
personale militare di cui l'art. 2 dal comma 629 al comma  631  della
legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  disposizioni  ora  riprodotte  e
coordinate nel decreto legislativo del 15 marzo 2010, n.  66  recante
il Codice dell'Ordinamento militare; 
  Constatato che il citato decreto di individuazione prevede all'art.
2 che il trasferimento al patrimonio  disponibile  degli  alloggi  da
alienare  venga   formalizzato   mediante   successivi   decreti   di
trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del  demanio,  previa
formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto; 
  Considerato che gli alloggi da alienare di cui all'allegato «A» del
decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in parte  al
demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio  indisponibile
dello Stato; 
  Considerato che per gli alloggi appartenenti  al  demanio  pubblico
dello Stato,  mediante  appositi  decreti  emanati  di  concerto  con
l'Agenzia del demanio, si e'  provveduto  al  loro  trasferimento  al
patrimonio dello Stato; 
  Ravvisata la necessita' di provvedere, per gli alloggi appartenenti
al Patrimonio indisponibile dello Stato,  al  loro  trasferimento  al
patrimonio disponibile dello Stato per consentirne l'alienazione; 
  Visto l'art. 9 del  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827  che
classifica tra i  beni  immobili  disponibili  quelli  che  non  sono
destinati ad un servizio pubblico o governativo; 
  Considerato che gli alloggi riportati nell'allegato «A» al  decreto
n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 non  sono  piu'  funzionali  alle
esigenze delle Forze armate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Gli  alloggi  di  cui  alle  premesse  individuati  nell'elenco
allegato  al  presente  decreto,  del   quale   costituiscono   parte
integrante, sono trasferiti dal patrimonio indisponibile dello  Stato
al patrimonio disponibile,  per  essere  alienati  per  le  finalita'
dell'art. 2, commi da 629 a 631 della legge 24 dicembre 2008, n.  244
(ora art. 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il
Codice dell'Ordinamento militare) e secondo le modalita' definite con
il decreto del Ministro della difesa del  18  maggio  2010,  n.  112,
disposizione ora riprodotta e coordinata nel decreto  del  Presidente
della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90,  recante  il  Testo  unico
delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare.