Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono  subordinati
all'acquisizione della documentazione antimafia  di  cui  al  decreto
legislativo n. 159/2011. 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M.  8  agosto  2000,  n.
593, e' data  facolta'  al  soggetto  proponente  di  richiedere  una
anticipazione  per  un  importo  massimo  del   30%   dell'intervento
concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati  la
stessa dovra' essere garantita da  fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa di pari importo. 
  3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso  e  della  relativa
quota di contributo. 
  4. Le erogazioni dei contributi  spettanti  sono  subordinati  alla
effettiva  disponibilita'  delle  risorse  a  valere  sul  fondo,  in
relazione alle  quali,  da  perente,  si  richiedera'  riassegnazione
secondo la nota di avanzamento lavori conformemente alle modalita' di
rendicontazione. 
  5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate  in
ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in
ambito nazionale.