Art. 2 1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011. 2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo. 4. Le erogazioni dei contributi spettanti sono subordinati alla effettiva disponibilita' delle risorse a valere sul fondo, in relazione alle quali, da perente, si richiedera' riassegnazione secondo la nota di avanzamento lavori conformemente alle modalita' di rendicontazione. 5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.