IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 1 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; Visto il comma 19 dell'art. 31 della predetta legge n. 183 del 2011 che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visti i commi da 2 a 4-ter e il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che definiscono le modalita' di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilita' interno; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014, con cui e' stato definito il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno del triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008; Visto il comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, per l'anno 2014, esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nel primo semestre dell'anno 2014, nei limiti degli spazi finanziari assegnati a ciascun ente in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno di cui al comma 3 del medesimo art. 31, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonche' le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008; Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 10, prevede che l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento, ovvero all'anno successivo qualora la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre; Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario utile per la verifica del patto di stabilita' interno le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite; Visto il comma 14-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, nel limite di 10 milioni di euro annui, delle spese correnti sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarita' territoriali dell'exclave; Visto il comma 14-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro annui. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2014 che, in attuazione del citato comma 14-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, individua i comuni beneficiari, nonche' i relativi importi, dell'esclusione dal patto di stabilita' interno, per gli anni 2014 e 2015, delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 che, ad integrazione di quello del 13 giugno 2014, emanato in attuazione del citato comma 14-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, individua, per l'anno 2014, ulteriori comuni beneficiari, nonche' i relativi importi, dell'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica; Visto il comma 15 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude l'applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilita' interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la definizione dei criteri e delle modalita' per la determinazione dell'importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010; Visto il comma 16 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", che prevede, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno delle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto su apposite contabilita' speciali, nonche' i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo art. 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto-legge; Visto il comma 1-ter dell'art. 7 del decreto-legge n. 74 del 2012, che prevede, per gli anni 2013 e 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno delle spese sostenute dai comuni di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro; Visto l'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che amplia la platea degli enti a cui si applicano le disposizioni di cui al precitato decreto-legge n. 74 del 2012; Visto il comma 3 dell'art. 10-quater del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che, per gli anni 2013 e 2014, prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del contributo attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Visto il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che dispone che le risorse relative all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalita' portuali ed ambientali previsti dal nuovo Piano regolatore portuale della regione Toscana, erogate dalla regione Toscana o dal comune di Piombino, nel limite 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono escluse dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto l'art. 7-quater del decreto-legge n. 43 del 2013, che dispone, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che le risorse comunali, regionali e statali relative all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono escluse dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto il comma 536 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014), che dispone che una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 535 del medesimo art. 1, che ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, e' destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 13365 del 18 febbraio 2014 che, in attuazione del citato comma 536 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, ha attribuito spazi finanziari, per 10 milioni di euro, ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, per sostenere pagamenti in conto capitale; Visto il comma 546 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti locali per estinguere i debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, i debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni e i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro la stessa data, ai sensi dell'art. 194 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 17785 del 28 febbraio 2014 con il quale, in attuazione dei commi 546 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, sono stati ripartiti spazi finanziari, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che ne hanno fatto richiesta, per escludere dal patto di stabilita' interno 2014 i pagamenti di cui al citato comma 546 del medesimo art. 1 della legge n. 147 del 2013; Visto il comma 1-bis dell'art. 18 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del rimborso delle rate di ammortamento da parte dello Stato per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui l'ente locale e' tenuto a pagare le rate di ammortamento con obbligo di rimborso da parte dello Stato, nel caso di iscrizione da parte dell'ente locale beneficiario, ai sensi del comma 76 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del ricavato dei suddetti mutui tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti; Visto il comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il quale prevede che il contributo di 25 milioni di euro erogato per l'anno 2014 al comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015 non e' considerato tra le entrate finali di cui all'art. 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2014; Visto il comma 8-bis dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, che dispone l'esclusione dal patto di stabilita' interno, per l'anno 2014, delle spese sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna di cui al medesimo art. 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo anno 2014; Visto il comma 104 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, abrogando i commi da 1 a 13 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone, tra l'altro, che le unioni costituite dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono piu' assoggettate alla disciplina del patto di stabilita' interno prevista per i comuni avente corrispondente popolazione; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; Visto l'art. 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' della sperimentazione di cui al comma 1 del medesimo art. 36, nonche' individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012, con il quale sono individuate le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2013, con il quale sono individuate le ulteriori amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2013; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 92164 del 15 novembre 2013, con il quale sono individuate le ulteriori amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2014; Visti i commi da 1 a 7 dell'art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 che prevedono l'applicazione del meccanismo del "Patto orizzontale nazionale"; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevede che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario dell'ente attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti con il meccanismo del "Patto orizzontale nazionale" sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nell'anno spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno; Considerato che il comma 32 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 luglio 2014; Decreta: Articolo unico 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in applicazione del comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con le modalita' e i prospetti definiti nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il patto di stabilita' interno sul sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2014 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco