IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il comma 1 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183
(Legge di stabilita' 2012) che prevede  che,  ai  fini  della  tutela
dell'unita' economica della Repubblica, le province e  i  comuni  con
popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica; 
  Visto il comma 19 dell'art. 31 della predetta legge n. 183 del 2011
che, per il monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili
per la finanza pubblica  anche  relativamente  alla  loro  situazione
debitoria, dispone  che  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
superiore a 1.000 abitanti trasmettono  semestralmente  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di
riferimento, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il
patto       di       stabilita'        interno        nel        sito
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/,    le     informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,  attraverso
un prospetto e con le modalita' definiti  con  decreto  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visti i commi da 2 a 4-ter e il comma 6 dell'art. 31 della legge n.
183 del 2011 che definiscono le modalita' di  calcolo  dell'obiettivo
di saldo  finanziario,  espresso  in  termini  di  competenza  mista,
attribuito a ciascun ente locale  assoggettato  alla  disciplina  del
patto di stabilita' interno; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
11400 del 10 febbraio 2014, con cui e' stato  definito  il  prospetto
dimostrativo degli obiettivi programmatici del  patto  di  stabilita'
interno del triennio  2014-2016  per  le  province  e  i  comuni  con
popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui al comma 19  dell'art.
31 della legge n. 183 del 2011; 
  Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge  n.  183  del  2011,  che
esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini  della  verifica  del
rispetto del patto di stabilita' interno, gli  accertamenti,  per  la
parte corrente, e le riscossioni, per la  parte  in  conto  capitale,
delle  risorse  provenienti  dallo  Stato  per   l'attuazione   delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza,  nonche'  gli  impegni  di
spesa di parte corrente ed i pagamenti  in  conto  capitale  connessi
alle predette risorse provenienti  dallo  Stato.  L'esclusione  delle
spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni,  purche'  nei
limiti complessivi delle  medesime  risorse  e  purche'  relative  ad
entrate registrate successivamente al 2008; 
  Visto il comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011  che,
per l'anno 2014, esclude dal  saldo  finanziario  rilevante  ai  fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno,  per  un
importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850  milioni  di
euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province,  i  pagamenti  in
conto capitale sostenuti  dalle  province  e  dai  comuni  nel  primo
semestre dell'anno 2014, nei limiti degli spazi finanziari  assegnati
a ciascun ente in  proporzione  all'obiettivo  di  saldo  finanziario
determinato attraverso il comma 2-quinquies dell'art. 31 della  legge
n. 183 del 2011; 
  Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini  della  verifica  del
rispetto del patto di stabilita'  interno  di  cui  al  comma  3  del
medesimo   art.   31,   le   risorse   provenienti   direttamente   o
indirettamente dall'Unione Europea,  nonche'  le  connesse  spese  di
parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle  province  e  dai
comuni,  ad  eccezione  delle  spese  connesse   ai   cofinanziamenti
nazionali.  L'esclusione  delle  spese  opera  anche  se  esse   sono
effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti  complessivi  delle
medesime  risorse  e   purche'   relative   ad   entrate   registrate
successivamente al 2008; 
  Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel
caso in cui l'Unione europea riconosca  importi  inferiori  a  quelli
considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal  citato
comma  10,  prevede  che  l'importo  corrispondente  alle  spese  non
riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita'  interno
relativo all'anno in cui e'  comunicato  il  mancato  riconoscimento,
ovvero all'anno successivo qualora la  comunicazione  sia  effettuata
nell'ultimo quadrimestre; 
  Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
prevede che  gli  enti  locali  individuati  dal  Piano  generale  di
censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni  censuarie  e
gli enti locali individuati dal  Piano  generale  del  6°  censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23  dicembre
2009, e di cui al comma  6,  lettera  a),  del  citato  art.  50  del
decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo  finanziario  utile
per la verifica del patto di stabilita' interno le risorse trasferite
dall'ISTAT e  le  spese  per  la  progettazione  e  l'esecuzione  dei
censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite; 
  Visto il comma 14-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011  che
prevede, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, l'esclusione  dal
saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del  rispetto  del
patto di stabilita' interno, nel limite di 10 milioni di euro  annui,
delle spese  correnti  sostenute  dal  comune  di  Campione  d'Italia
elencate nel decreto del Ministero dell'interno n. 09804529/15100-525
del  6  ottobre  1998   riferite   alle   peculiarita'   territoriali
dell'exclave; 
  Visto il comma 14-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011  che
prevede, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal  saldo
finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto  del  patto
di stabilita' interno delle spese sostenute dai comuni per interventi
di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di  122
milioni  di  euro  annui.  I  comuni  beneficiari  dell'esclusione  e
l'importo dell'esclusione stessa sono  individuati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
giugno 2014 che, in attuazione del citato comma 14-ter  dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011, individua i comuni beneficiari,  nonche'
i relativi importi, dell'esclusione dal patto di stabilita'  interno,
per gli anni 2014 e 2015, delle spese  sostenute  per  interventi  di
edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
giugno 2014 che, ad  integrazione  di  quello  del  13  giugno  2014,
emanato in attuazione del citato  comma  14-ter  dell'art.  31  della
legge n. 183 del 2011, individua, per l'anno 2014,  ulteriori  comuni
beneficiari, nonche' i relativi importi, dell'esclusione dal patto di
stabilita' interno delle spese sostenute per interventi  di  edilizia
scolastica; 
  Visto il comma 15 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
esclude l'applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto  di
stabilita'  interno  alle  procedure  di  spesa  relative   ai   beni
trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui
al decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,  per  un  importo
corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la  gestione
e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la  definizione  dei
criteri e delle  modalita'  per  la  determinazione  dell'importo  ad
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al  comma
3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010; 
  Visto il comma 16 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
prevede, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'esclusione dal  saldo
rilevante ai fini della verifica  del  patto  di  stabilita'  interno
delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  cui  al
comma 1 dell'art.  5  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni  colpite
dagli eventi  sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle
province di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", che prevede, per gli  anni  2012,
2013 e 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della  verifica
del  rispetto  del  patto  di  stabilita'   interno   delle   risorse
provenienti dal Fondo per la ricostruzione  delle  aree  colpite  dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012 assegnate alle Regioni Emilia  Romagna,
Lombardia e Veneto  su  apposite  contabilita'  speciali,  nonche'  i
relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali  di  cui
all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n.  74  del  2012,  che
provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo art. 1,  per  conto
dei Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di ricostruzione e ripresa  economica  di  cui  al  citato
decreto-legge; 
  Visto il comma 1-ter dell'art. 7 del decreto-legge n. 74 del  2012,
che prevede, per  gli  anni  2013  e  2014,  l'esclusione  dal  saldo
rilevante ai fini della verifica  del  patto  di  stabilita'  interno
delle spese sostenute dai comuni di cui  all'art.  1,  comma  1,  del
medesimo  decreto-legge  n.  74  del  2012,   con   risorse   proprie
provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di  cittadini
privati ed imprese e  puntualmente  finalizzate  a  fronteggiare  gli
eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo
complessivo di 10 milioni di euro; 
  Visto l'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
amplia la platea degli enti a cui si applicano le disposizioni di cui
al precitato decreto-legge n. 74 del 2012; 
  Visto il comma 3 dell'art. 10-quater  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, che, per gli anni 2013 e 2014, prevede l'esclusione  dal
saldo rilevante ai  fini  della  verifica  del  patto  di  stabilita'
interno del contributo attribuito ai comuni che hanno  registrato  il
maggior taglio delle risorse operato  negli  anni  2012  e  2013  per
effetto dell'assoggettamento degli immobili  posseduti  dagli  stessi
comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria  di  cui
all'art. 13, comma 1, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Visto il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 26 aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
che dispone che le risorse relative all'attuazione  degli  interventi
volti  al  raggiungimento  delle  finalita'  portuali  ed  ambientali
previsti dal nuovo Piano regolatore portuale della  regione  Toscana,
erogate dalla regione Toscana o dal comune di Piombino, nel limite 10
milioni di euro per l'anno 2014, sono escluse dai limiti del patto di
stabilita' interno degli enti per la quota di  rispettiva  competenza
che sara' individuata dal Commissario straordinario e  comunicata  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto l'art.  7-quater  del  decreto-legge  n.  43  del  2013,  che
dispone, per gli anni 2013, 2014 e 2015,  che  le  risorse  comunali,
regionali e  statali  relative  all'attuazione  degli  interventi  di
riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione  del
progetto approvato dal CIPE con delibera  n.  57/2011  del  3  agosto
2011, o che in tal senso  saranno  individuati  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali
interessati all'opera, nel limite di 10 milioni di euro  annui,  sono
escluse dai  limiti  del  patto  di  stabilita'  interno  degli  enti
interessati,  per  la  quota  di  rispettiva  competenza  che   sara'
individuata dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto il comma 536 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di stabilita' 2014), che dispone  che  una  quota  pari  a  10
milioni di euro dell'importo complessivo di  cui  al  comma  535  del
medesimo art. 1, che ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 31  della
legge n. 183 del 2011, e' destinata a garantire spazi  finanziari  ai
comuni della provincia di  Olbia  colpiti  dagli  eventi  alluvionali
dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, e' stabilito il riparto dei predetti  spazi  tra  i
singoli comuni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
13365 del 18 febbraio 2014 che, in attuazione del  citato  comma  536
dell'art. 1  della  legge  n.  147  del  2013,  ha  attribuito  spazi
finanziari, per 10 milioni di euro,  ai  comuni  della  provincia  di
Olbia colpiti dagli eventi  alluvionali  dell'8  novembre  2013,  per
sostenere pagamenti in conto capitale; 
  Visto il comma 546 dell'art. 1 della legge n.  147  del  2013,  che
prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della  verifica  del
patto di stabilita'  interno,  per  un  importo  complessivo  di  500
milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel  corso  del  2014  dagli
enti locali per estinguere i debiti in conto capitale certi,  liquidi
ed esigibili alla data del  31  dicembre  2012,  i  debiti  in  conto
capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente
di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle
province  in  favore  dei  comuni  e  i  debiti  in  conto   capitale
riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i
requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro la stessa data,
ai sensi dell'art. 194 del Testo unico degli enti locali  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
17785 del 28 febbraio 2014 con il quale, in attuazione dei commi  546
e seguenti dell'art. 1 della  legge  n.  147  del  2013,  sono  stati
ripartiti spazi finanziari,  per  un  ammontare  complessivo  di  500
milioni di euro, alle province e ai comuni con popolazione  superiore
a 1.000 abitanti che ne hanno  fatto  richiesta,  per  escludere  dal
patto di stabilita' interno 2014 i pagamenti di cui al  citato  comma
546 del medesimo art. 1 della legge n. 147 del 2013; 
  Visto il comma 1-bis dell'art. 18 del decreto-legge 6  marzo  2014,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio  2014,  n.
68, che prevede  l'esclusione  dal  saldo  rilevante  ai  fini  della
verifica del patto di stabilita' interno del rimborso delle  rate  di
ammortamento da parte dello Stato per i mutui  contratti  dagli  enti
locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale  carico
dello Stato, ivi compresi quelli in cui l'ente  locale  e'  tenuto  a
pagare le rate di ammortamento con obbligo di rimborso da parte dello
Stato, nel caso di iscrizione da parte dell'ente locale beneficiario,
ai sensi del comma 76 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, del ricavato dei suddetti mutui tra le entrate per trasferimenti
in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti; 
  Visto il comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 28 marzo  2014,  n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
il quale prevede che il contributo di 25 milioni di euro erogato  per
l'anno 2014 al comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento
delle spese per la realizzazione di Expo 2015 non e' considerato  tra
le entrate finali di  cui  all'art.  31,  comma  3,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, rilevanti ai  fini  del  patto  di  stabilita'
interno 2014; 
  Visto il comma 8-bis dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio  2014,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014,  n.
93, che dispone l'esclusione dal patto  di  stabilita'  interno,  per
l'anno 2014, delle spese sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna  di
cui al medesimo art. 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni
liberali e donazioni da  parte  di  cittadini  privati  e  imprese  e
puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino
e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi
per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel  medesimo
anno 2014; 
  Visto il comma 104 dell'art. 1 della legge 7  aprile  2014,  n.  56
che, abrogando i commi da 1 a 13 dell'art. 16  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre  2011,  n.  148,  dispone,  tra  l'altro,  che  le   unioni
costituite dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non  sono
piu' assoggettate alla disciplina del  patto  di  stabilita'  interno
prevista per i comuni avente corrispondente popolazione; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi; 
  Visto l'art. 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 118
del 2011, che dispone che con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro  delle  riforme
per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni  e  per
la  coesione  territoriale  e  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
modalita' della sperimentazione di cui al comma 1 del  medesimo  art.
36,  nonche'   individuate   le   amministrazioni   coinvolte   nella
sperimentazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
maggio 2012, con il quale sono  individuate  le  amministrazioni  che
partecipano  alla  sperimentazione  della  disciplina  concernente  i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato  art.  36
del decreto legislativo n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo
2013, con il quale sono individuate le ulteriori amministrazioni  che
partecipano  alla  sperimentazione  della  disciplina  concernente  i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato  art.  36
del decreto legislativo n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
92164 del  15  novembre  2013,  con  il  quale  sono  individuate  le
ulteriori amministrazioni che partecipano alla sperimentazione  della
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi  di  bilancio
di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011  dal
1° gennaio 2014; 
  Visti i commi da 1 a 7 dell'art. 4-ter del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44 che prevedono l'applicazione del  meccanismo  del  "Patto
orizzontale nazionale"; 
  Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 4-ter del decreto-legge
n.  16  del  2012  che  prevede  che  il  rappresentante  legale,  il
responsabile  del  servizio  finanziario  e  l'organo  di   revisione
economico-finanziario dell'ente attestano, con la  certificazione  di
cui al comma 20 dell'art. 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
che i maggiori spazi  finanziari  acquisiti  con  il  meccanismo  del
"Patto orizzontale nazionale" sono  stati  utilizzati  esclusivamente
per effettuare nell'anno spese per il pagamento di residui passivi di
parte capitale. In  assenza  di  tale  certificazione,  nell'anno  di
riferimento,  non  sono  riconosciuti  i  maggiori  spazi  finanziari
acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi  obiettivi
del biennio successivo; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui  all'art.  31,  comma  19,  della  legge  12
novembre  2011,  n.  183,  all'emanazione  del  decreto  ministeriale
recante il  prospetto  e  le  modalita'  per  il  monitoraggio  degli
adempimenti del patto di stabilita' interno; 
  Considerato che il comma 32 dell'art. 31 della  legge  n.  183  del
2011 prevede che con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  possono  essere  aggiornati,  ove   intervengano   modifiche
legislative alla  disciplina  del  patto  di  stabilita'  interno,  i
termini riguardanti gli adempimenti degli  enti  locali  relativi  al
monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta del 10 luglio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000
abitanti, in applicazione del comma 19 dell'art. 31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell'economia e  delle
finanze, Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
informazioni per il monitoraggio semestrale del patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2014 e  gli  elementi  informativi  utili  per  la
finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con
le modalita' e  i  prospetti  definiti  nell'allegato  che  e'  parte
integrante  del  presente  decreto.  Detti  prospetti  devono  essere
trasmessi,  con   riferimento   a   ciascun   semestre,   utilizzando
l'applicazione appositamente prevista  per  il  patto  di  stabilita'
interno sul sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria   generale   dello   Stato,   provvede   all'aggiornamento
dell'allegato al  presente  decreto  a  seguito  di  eventuali  nuovi
interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti
ai fini del patto di stabilita' interno, dandone  comunicazione  alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 luglio 2014 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco