IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, 
                 GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 
 
  Vista  la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  15  luglio  2003  sulla  qualificazione  iniziale   e
formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali
adibiti  al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica   il
regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del
Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio; 
  Visto  in  particolare  l'art.  8,  paragrafo  3,  della   predetta
direttiva che prevede che «Il conducente che  ha  concluso  la  prima
fase di  formazione  periodica  di  cui  al  paragrafo  2  segue  una
formazione periodica  ogni  cinque  anni  prima  della  scadenza  del
periodo di validita' del CAP comprovante la formazione periodica»; 
  Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,
come da ultimo modificato dal Capo  II  del  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n.  2,  recante  attuazione  della  piu'  volte  citata
direttiva 2003/59/CE; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
20 settembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 155 del 20  maggio  2014,
recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione  iniziale
e  formazione  periodica  per  il  conseguimento   della   carta   di
qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e  di
soggetti erogatori dei corsi»; 
  Visto in particolare l'art. 13, comma 11, lettera  a),  del  citato
decreto ministeriale, che dispone che la frequenza  di  un  corso  di
formazione periodica, prima della data di scadenza di validita' della
carta di qualificazione del conducente,  comporta  il  rinnovo  della
stessa senza soluzione di continuita'; 
  Visto il proprio decreto dirigenziale  6  agosto  2013,  pubblicato
nella G.U. n. 199 del 26 agosto 2013, recante «Modifiche  al  decreto
17  aprile  2013  in  materia  di   scadenza   di   validita'   della
qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di
cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005 e successive
modificazioni»; 
  Visto in particolare l'art. 2 del  citato  decreto  dirigenziale  6
agosto 2013, che, in applicazione del principio di cui  all'art.  13,
comma 11, lettera a), prevede che «Al fine di assicurare  parita'  di
trattamento tra tutti i conducenti di cui  all'art.  17  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del  decreto
del Capo del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del 17 aprile  2013,  come  inserito
dall'art. 1 del presente decreto, si applicano  anche  ai  conducenti
che hanno gia' frequentato corsi di formazione periodica o che a cio'
provvedono  dopo  l'entrata   in   vigore   del   presente   decreto.
Conseguentemente i  predetti  corsi  sono  da  considerarsi  utili  a
rinnovare  la  validita'  carta  di  qualificazione  del   conducente
posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e
fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose.»; 
  Visto il caso EU PILOT 5789/13/MOVE con il  quale  la  Commissione,
con riferimento al summenzionato art. 2 del piu' volte citato decreto
direttoriale  6  agosto  2013,  ha  contestato  all'Italia  l'erronea
applicazione dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE; 
  Vista la nota prot. n. 2398 del 14  marzo  2014  con  la  quale  il
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del  Consiglio
dei ministri ha comunicato  che  la  Commissione  europea,  all'esito
dello scambio di note intercorso con l'Italia, ha  osservato  che  «i
chiarimenti e le informazioni fornite non rimuovono i  dubbi  che  le
autorita' italiane abbiano rispettato i loro obblighi ai sensi  della
direttiva  2003/59/CE  per  quanto  riguarda:  l'art.  8  (3)  -  CAP
comprovante la formazione periodica. Pertanto la Commissione respinge
la risposta presentata dalle autorita' italiane, chiude  il  caso  EU
Pilot e intende aprire una procedura di infrazione ai sensi dell'art.
258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; 
  Ritenuto quindi - nelle more della modifica dell'art. 13, comma 11,
lett. a), del decreto ministeriale  20  settembre  2013  -  di  dover
sopprimere l'art. 2 del piu'  volte  citato  decreto  dirigenziale  6
agosto 2013, che si conforma al contestato principio di rinnovo della
validita'  della  qualificazione  di  tipo  CQC  senza  soluzione  di
continuita', purche' un corso di formazione periodica sia frequentato
in  un  qualunque  momento  del  quinquennio   di   validita'   della
qualificazione posseduta 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche al decreto dirigenziale 6 agosto 2013 
 
  1. L'art.  2  del  decreto  dirigenziale  6  agosto  2013,  recante
«Modifiche al decreto 17  aprile  2013  in  materia  di  scadenza  di
validita' della qualificazione professionale di  tipo  CQC  posseduta
dai conducenti,  di  cui  all'art.  17  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005 e successive modificazioni» e' soppresso.