Art. 4 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio  2014  non  e'  piu'  consentito,  per
motivi inerenti alla lotta contro l'inquinamento atmosferico  e  alla
sicurezza funzionale, il rilascio dell'omologazione CE a  nuovi  tipi
di veicoli a motore a due o tre  ruote  che  non  siano  conformi  ai
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31  gennaio
2003 e del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo  2001,
cosi' come modificati dal presente decreto. 
  2.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2014  si   potranno   rilasciare
certificati di conformita' ai veicoli conformi alle disposizioni  del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001,
modificato dal punto 1 dell'allegato II del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 giugno 2014 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                             e dei trasporti          
                                                  Lupi                

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2828