Art. 4 Disposizioni transitorie 1. A decorrere dal 1° luglio 2014 non e' piu' consentito, per motivi inerenti alla lotta contro l'inquinamento atmosferico e alla sicurezza funzionale, il rilascio dell'omologazione CE a nuovi tipi di veicoli a motore a due o tre ruote che non siano conformi ai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003 e del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, cosi' come modificati dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1° luglio 2014 si potranno rilasciare certificati di conformita' ai veicoli conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, modificato dal punto 1 dell'allegato II del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 giugno 2014 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2828