IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto l'art. 889, comma 1, lettera a), del codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  di
seguito  denominato  «codice»,  che  prevede   la   possibilita'   di
richiamare in servizio il personale militare in  congedo  illimitato,
per esigenze  di  carattere  operativo  o  addestrativo  delle  Forze
armate, nonche' l'art. 1006 che estende tale facolta'  nei  confronti
dei militari di truppa, con provvedimento del Ministro della difesa; 
  Visto l'art. 986 commi 1, lettera a), e 2,  del  codice,  il  quale
dispone che il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio
d'autorita', con decreto del Ministro della difesa, secondo le  norme
e nei casi previsti dallo stesso codice; 
  Visto l'art. 997 comma 1,  lettera  b),  del  codice,  che  prevede
l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale  e  al  sottufficiale  di
complemento di frequentare i corsi di addestramento e di  allenamento
prescritti per le singole Forze armate; nonche' l'art. 939, comma  2,
in forza del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le
norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento; 
  Visti gli articoli da 1258 a  1269  del  codice,  che  prevedono  i
requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali  di  complemento
delle  varie  Armi  e  specialita'  dell'Esercito,  della  Marina   e
dell'Aeronautica; 
  Ravvisata  la  necessita'   di   provvedere,   per   l'anno   2014,
all'aggiornamento  e  all'addestramento  del  personale  militare  in
congedo illimitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno 2014 sono autorizzati i seguenti richiami  alle  armi
di personale in congedo  illimitato  ancora  soggetto  agli  obblighi
militari, per aggiornamento e addestramento: 
    a) per l'Esercito, 17 ufficiali per periodi di 95 giorni (5 +  45
+ 45 gg.) ovvero  36  ufficiali  per  periodi  di  45  giorni  o  324
ufficiali per periodi di 5 giorni ovvero,  in  funzione  dei  diversi
requisiti essenziali  inerenti  il  grado,  i  Corpi  e  le  Armi  di
appartenenza, tutte le altre combinazioni  ritenute  opportune,  pari
complessivamente a 5 ufficiali in ragione d'anno; 
    b) per la Marina militare, 24 ufficiali per periodi di 30 giorni,
pari a 2 ufficiali in ragione d'anno.