Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano alle aerostazioni di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e alle aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. 2. Le aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguate alle disposizioni di cui alla regola tecnica allegata al presente decreto secondo le indicazioni di cui all'art. 6, salvo che nei seguenti casi: a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento o di ristrutturazione dell'attivita' sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.