Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le aerostazioni di cui
all'art. 4, comma 2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza
antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica,
entro i termini temporali di seguito indicati: 
    a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.  15  e  successive
modificazioni, per i seguenti punti: 
      1. Generalita'; 
      2. Ubicazione; 
      4.  Misure  per  il  dimensionamento  delle  vie   esodo   (con
esclusione dei punti: 4.4 e 4.8, per il punto  4.3  la  capacita'  di
deflusso puo' essere aumentata fino a 75 anche nel caso  in  cui  gli
impianti sono previsti nel progetto di cui al comma  2  del  presente
articolo); 
      6. Impianti elettrici (con esclusione dei punti 6.2,  comma  1,
lettera d) e 6.3, comma 2); 
      7.2 Estintori; 
      9. Segnaletica di sicurezza; 
      10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio  (con
esclusione dei commi 6 e 7); 
      11. Divieti; 
    b) entro tre anni dal termine previsto  alla  precedente  lettera
a), per i seguenti punti: 
      4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo; 
      5. Impianti di climatizzazione; 
      6.3. Illuminazione di sicurezza (limitatamente al comma 2); 
      7.  Mezzi  ed  impianti  di  estinzione  degli   incendi   (con
esclusione del punto 7.2); 
      8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme; 
      10. Organizzazione  e  gestione  della  sicurezza  antincendio,
(limitatamente al comma 6); 
    c) entro cinque anni dal termine previsto alla precedente lettera
a), per i restanti punti della regola tecnica. 
  2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  deve  indicare  le  opere  di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1. 
  3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b)  e  c)
del comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti
deve  essere  presentata  la  segnalazione  certificata   di   inizio
attivita' ai sensi dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  4. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 luglio 2014 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                      Alfano          
 
Il Ministro delle infrastrutture 
        e dei trasporti 
             Lupi