Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le aerostazioni di cui all'art. 4, comma 2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati: a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 15 e successive modificazioni, per i seguenti punti: 1. Generalita'; 2. Ubicazione; 4. Misure per il dimensionamento delle vie esodo (con esclusione dei punti: 4.4 e 4.8, per il punto 4.3 la capacita' di deflusso puo' essere aumentata fino a 75 anche nel caso in cui gli impianti sono previsti nel progetto di cui al comma 2 del presente articolo); 6. Impianti elettrici (con esclusione dei punti 6.2, comma 1, lettera d) e 6.3, comma 2); 7.2 Estintori; 9. Segnaletica di sicurezza; 10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio (con esclusione dei commi 6 e 7); 11. Divieti; b) entro tre anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i seguenti punti: 4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo; 5. Impianti di climatizzazione; 6.3. Illuminazione di sicurezza (limitatamente al comma 2); 7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (con esclusione del punto 7.2); 8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme; 10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, (limitatamente al comma 6); c) entro cinque anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della regola tecnica. 2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. 3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 2014 Il Ministro dell'interno Alfano Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi