IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente  il  Regolamento  recante
«Semplificazione della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta.  Ufficiale  della
Repubblica italiana  n.  81  del  7  aprile  1998,  recante  «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  16  febbraio  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi  di  opere
da costruzione»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  del  9  marzo  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni  di
resistenza al fuoco delle costruzioni  nelle  attivita'  soggette  al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  9  maggio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  117
del   22   maggio   2007,   recante   «Direttive   per   l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  20  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  3
del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica  di  prevenzione  incendi
per gli impianti di protezione attiva  contro  l'incendio  installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi; 
  Ravvisata la  necessita'  di  emanare  specifiche  disposizioni  di
prevenzione incendi per  le  attivita'  di  interporto,  intese  come
infrastrutture funzionali al sistema intermodale logistico costituite
in un complesso organico finalizzato al deposito,  allo  scambio  fra
diverse  modalita'  di  trasporto  delle  merci  ed  alla   logistica
integrata; 
  Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano  per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti,  con
superficie  superiore  a  20.000  m²,  e  alle   relative   attivita'
affidatarie, cosi' come definiti nella regola tecnica di cui all'art.
3.