Art. 2 
 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le
attivita' di cui all'art. 1, sono realizzati e gestite in modo da: 
      a) minimizzare le cause di incendio; 
      b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine  di
assicurare il soccorso agli occupanti; 
      c) limitare la produzione e  la  propagazione  di  un  incendio
all'interno dei locali o edifici; 
      d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o
aree esterne; 
      e) assicurare la  possibilita'  che  gli  occupanti  lascino  i
locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi
in altro modo; 
      f) garantire la possibilita' per  le  squadre  di  soccorso  di
operare in condizioni di sicurezza.