Art. 4 
 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano agli interporti e
alle relative attivita' affidatarie  di  cui  all'art.  1,  di  nuova
realizzazione e agli interporti e alle relative attivita' affidatarie
esistenti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  nel
caso  di  interventi  di  ristrutturazione,  anche  parziale   o   di
ampliamento, successivi a predetta  data,  limitatamente  alle  parti
interessate dall'intervento. 
  2. Gli interporti  e  le  relative  attivita'  affidatarie  di  cui
all'art. 1, esistenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono adeguati  alla  regola  tecnica  allegata  al  presente
decreto secondo le disposizioni di cui all'art. 6, fatto salvo quanto
previsto al comma 3. 
  3. Gli interporti e le attivita' affidatarie incluse nell'elenco di
cui all'Allegato I del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  sono  esentati  dall'obbligo  di  adeguamento  nei
seguenti casi, fatto salvo comunque il rispetto  del  punto  9  della
regola tecnica allegata al presente decreto: 
    a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle
competenti  autorita',  cosi'  come   previsto   dall'art.   38   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia; 
    b) siano in possesso del certificato di  prevenzione  incendi  in
corso di validita' o sia stata presentata la segnalazione certificata
di inizio attivita' di cui all'art. 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 
    c)  siano  stati  pianificati,  o  siano  in  corso,  lavori   di
ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato
dal competente Comando provinciale dei  vigili  del  fuoco  ai  sensi
dell'art. 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto
2011, n. 151.