Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli interporti e le attivita' affidatarie di cui all'art. 4, comma 2, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati: a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti: 3.2; 3.2.2; 4, limitatamente ai commi 4,7 e 9; 5, limitatamente ai commi 1,2, 3, 6 e 7; 7, limitatamente ai commi 1 e 2; 8; 9. b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i seguenti punti: 3.2.3; 3.2.4. c) entro quattro anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della regola tecnica, escluso il punto 3.1, comma 1, le cui disposizioni non si applicano agli interporti e alle attivita' affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. 3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2014 Il Ministro dell'interno Alfano Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi