Art. 11 
 
 
                        Regime di equivalenza 
 
  Viene stabilito il regime di equivalenza tra il SQNPI e  i  vigenti
SQ regionali che  applicano  la  produzione  integrata  definita  nei
disciplinari  approvati  con  le  modalita'  stabilite  dal  presente
decreto e la cui norma tecnica di riferimento  sia  stata  verificata
dai competenti servizi comunitari a seguito  della  notifica  di  cui
alla direttiva 98/34/CE. I produttori che aderiscono ai  predetti  SQ
regionali hanno  la  facolta'  di  contraddistinguere  le  produzioni
certificate,  con  il  marchio  del  SQNPI  in  maniera  esclusiva  o
affiancato a quello regionale, nel  rispetto  delle  modalita'  d'uso
previste nel regolamento di cui all'art. 9. 
    Roma, 8 maggio 2014 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014 
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