Art. 11 Regime di equivalenza Viene stabilito il regime di equivalenza tra il SQNPI e i vigenti SQ regionali che applicano la produzione integrata definita nei disciplinari approvati con le modalita' stabilite dal presente decreto e la cui norma tecnica di riferimento sia stata verificata dai competenti servizi comunitari a seguito della notifica di cui alla direttiva 98/34/CE. I produttori che aderiscono ai predetti SQ regionali hanno la facolta' di contraddistinguere le produzioni certificate, con il marchio del SQNPI in maniera esclusiva o affiancato a quello regionale, nel rispetto delle modalita' d'uso previste nel regolamento di cui all'art. 9. Roma, 8 maggio 2014 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 2615