Art. 2 
 
 
              Norma tecnica della produzione integrata 
 
  1) La produzione  integrata  e'  definita  nella  specifica  "norma
tecnica",  che  si  esplicita  nei  disciplinari  redatti  a  livello
regionale, al fine di renderla rispondente alle peculiari  condizioni
pedo-climatiche di ogni Regione e Provincia autonoma. I  disciplinari
regionali sono redatti conformemente alle " linee guida nazionali  di
produzione integrata", in seguito indicate con l'acronimo LGNPI. 
  2) le LGNPI sono approvate dall'Organismo  tecnico  scientifico  di
cui al successivo art. 3, e le aggiorna ogni  qualvolta  si  rendesse
necessario adeguarle alle novita' tecniche, scientifiche e normative.
I disciplinari regionali sono approvati dalle  rispettive  Regioni  e
Province autonome previa verifica di conformita' alle LGNPI da  parte
dei gruppi specialistici dell'OTS, ognuno  per  la  propria  area  di
competenza. 
  3) Le regioni e le province autonome  propongono  le  modifiche  ai
disciplinari regionali coerentemente agli aggiornamenti  alle  LGNPI.
Le  modifiche  ai  disciplinari   regionali,   previa   verifica   di
conformita' alle LGNPI da parte dei competenti  gruppi  specialistici
dell'OTS, sono approvate dalle regioni e province autonome  entro  il
termine di 60 giorni dal recepimento del parere di conformita'. 
  4)  La  norma  tecnica  di  produzione  integrata   e'   pubblicata
sull'apposita pagina web a cura del Ministero.