Art. 2 Norma tecnica della produzione integrata 1) La produzione integrata e' definita nella specifica "norma tecnica", che si esplicita nei disciplinari redatti a livello regionale, al fine di renderla rispondente alle peculiari condizioni pedo-climatiche di ogni Regione e Provincia autonoma. I disciplinari regionali sono redatti conformemente alle " linee guida nazionali di produzione integrata", in seguito indicate con l'acronimo LGNPI. 2) le LGNPI sono approvate dall'Organismo tecnico scientifico di cui al successivo art. 3, e le aggiorna ogni qualvolta si rendesse necessario adeguarle alle novita' tecniche, scientifiche e normative. I disciplinari regionali sono approvati dalle rispettive Regioni e Province autonome previa verifica di conformita' alle LGNPI da parte dei gruppi specialistici dell'OTS, ognuno per la propria area di competenza. 3) Le regioni e le province autonome propongono le modifiche ai disciplinari regionali coerentemente agli aggiornamenti alle LGNPI. Le modifiche ai disciplinari regionali, previa verifica di conformita' alle LGNPI da parte dei competenti gruppi specialistici dell'OTS, sono approvate dalle regioni e province autonome entro il termine di 60 giorni dal recepimento del parere di conformita'. 4) La norma tecnica di produzione integrata e' pubblicata sull'apposita pagina web a cura del Ministero.