Art. 3 
 
 
                    Organismo tecnico scientifico 
 
1) Organismo tecnico scientifico di produzione integrata 
  E'  istituito  l'Organismo  tecnico   scientifico   di   produzione
integrata, di seguito indicato con l'acronimo OTS. 
  L'OTS e' composto da: 
    - 1 esperto in materia  di  produzione  integrata  e  sistemi  di
qualita', in rappresentanza di ciascuna regione e provincia autonoma; 
    - 2 rappresentanti del Ministero, di  cui  uno  con  funzione  di
presidente; 
    -  2  rappresentanti  del  Consiglio  per   la   ricerca   e   la
sperimentazione (CRA); 
    -  1  rappresentante  di  istituzioni  scientifiche  di   livello
nazionale competenti in materia di produzione integrata. 
2) Compiti dell'OTS 
  L'OTS svolge le seguenti funzioni: 
    - integra la norma, estendendo la disciplina della P.I. a tutti i
comparti individuati dalla legge; 
    - approva i criteri, i principi generali e le  procedure  per  la
gestione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata; 
    - approva i criteri e i principi generali di produzione integrata
e le relative linee guida nazionali di produzione integrata suddivise
nelle sezioni della difesa e delle tecniche agronomiche; 
    - aggiorna periodicamente le LGNPI  in  funzione  dell'evoluzione
giuridica e tecnico scientifica; 
    - approva i criteri e i principi generali  e  le  relative  linee
guida nazionali per la redazione dei piani di controllo; 
    - propone le  modifiche  e  le  integrazioni  ai  criteri  ed  ai
principi generali e alle linee guida sia della norma della produzione
integrata che dei piani di controllo, ritenuti  opportuni  a  seguito
dell'analisi periodica delle problematiche e delle proposte  relative
al funzionamento del SQNPI; 
    - propone le modalita'  di  intervento  nei  settori  in  cui  si
applica la produzione integrata; 
    - definisce il proprio regolamento interno e  quello  dei  gruppi
specialistici; 
    - stabilisce lo stato di equivalenza  con  sistemi  di  controllo
analoghi sia in ambito di norme cogenti che volontarie; 
    - convoca i rappresentanti delle filiere interessate; 
    - definisce gli  indicatori  per  la  valutazione  dell'efficacia
sociale, economica ed  ambientale  dell'implementazione  delle  linee
guida nel rispetto dello sviluppo sostenibile dell'impresa agricola e
dell'intera filiera. 
3) Gruppi specialistici dell'OTS 
  L'OTS si avvale del supporto di 3 gruppi specialistici denominati: 
    - gruppo difesa integrata (GDI); 
    - gruppo tecniche agronomiche (GTA); 
    - gruppo tecnico di Qualita' (GTQ). 
  Ogni gruppo specialistico dell'OTS e' costituito da  esperti  nella
materia di competenza del gruppo stesso, di cui: 
    - 1 esperto in rappresentanza di  ciascuna  regione  o  provincia
autonoma; 
    - 2 esperti in  rappresentanza  del  Ministero  di  cui  uno  con
funzione di Presidente; 
    - 1 esperto in rappresentanza del Consiglio per la ricerca  e  la
sperimentazione in agricoltura (CRA). 
4) Compiti dei gruppi specialistici 
  I gruppi specialistici svolgono i compiti di seguito elencati. 
  Il GDI (gruppo difesa integrata): 
    - elabora i criteri e  i  principi  generali  delle  linee  guida
nazionali relative alla difesa fitosanitaria  e  al  controllo  delle
infestanti; 
    -  verifica  la  conformita'  dei   disciplinari   regionali   di
produzione integrata limitatamente alla sezione difesa  fitosanitaria
e controllo delle infestanti, rispetto alle LGNPI. 
  Il GTA (gruppo tecniche agronomiche): 
    - elabora i criteri e  i  principi  generali  delle  linee  guida
nazionali  relative  alle  pratiche  agronomiche,  alla   fase   post
raccolta, e alla trasformazione; 
    -  verifica  la  conformita'  dei   disciplinari   regionali   di
produzione integrata limitatamente alla sezione pratiche agronomiche,
alla fase post raccolta e alla trasformazione, rispetto alle LGNPI. 
  Il GTQ (gruppo tecnico di qualita'): 
    - definisce  regole  e  procedure  di  gestione  del  Sistema  di
qualita' nazionale di produzione integrata; 
    - elabora i criteri e  i  principi  generali  delle  linee  guida
nazionali per la redazione dei piani di controllo regionali  relativi
alle fasi della  produzione  vegetale,  alla  difesa,  alle  pratiche
agronomiche, alla fase post raccolta e alla trasformazione; 
    - verifica  la  conformita'  dei  piani  di  controllo  regionali
rispetto alle LGNPC; 
    - verifica lo stato  di  equivalenza  con  sistemi  di  controllo
analoghi sia in ambito di norme cogenti che volontarie. 
  I componenti dell'OTS e dei  gruppi  specialistici  sono  designati
dalle amministrazioni che rappresentano, specificate agli articoli  1
e 3 
  Agli stessi non  e'  corrisposto  alcun  emolumento,  indennita'  o
rimborso spese. 
  All'eventuale  onere  derivante  dall'attuazione   della   presente
disposizione si provvede con le risorse finanziarie  di  personale  e
strumentali esistenti a legislazione vigente.