Art. 3 Organismo tecnico scientifico 1) Organismo tecnico scientifico di produzione integrata E' istituito l'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata, di seguito indicato con l'acronimo OTS. L'OTS e' composto da: - 1 esperto in materia di produzione integrata e sistemi di qualita', in rappresentanza di ciascuna regione e provincia autonoma; - 2 rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzione di presidente; - 2 rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione (CRA); - 1 rappresentante di istituzioni scientifiche di livello nazionale competenti in materia di produzione integrata. 2) Compiti dell'OTS L'OTS svolge le seguenti funzioni: - integra la norma, estendendo la disciplina della P.I. a tutti i comparti individuati dalla legge; - approva i criteri, i principi generali e le procedure per la gestione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata; - approva i criteri e i principi generali di produzione integrata e le relative linee guida nazionali di produzione integrata suddivise nelle sezioni della difesa e delle tecniche agronomiche; - aggiorna periodicamente le LGNPI in funzione dell'evoluzione giuridica e tecnico scientifica; - approva i criteri e i principi generali e le relative linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo; - propone le modifiche e le integrazioni ai criteri ed ai principi generali e alle linee guida sia della norma della produzione integrata che dei piani di controllo, ritenuti opportuni a seguito dell'analisi periodica delle problematiche e delle proposte relative al funzionamento del SQNPI; - propone le modalita' di intervento nei settori in cui si applica la produzione integrata; - definisce il proprio regolamento interno e quello dei gruppi specialistici; - stabilisce lo stato di equivalenza con sistemi di controllo analoghi sia in ambito di norme cogenti che volontarie; - convoca i rappresentanti delle filiere interessate; - definisce gli indicatori per la valutazione dell'efficacia sociale, economica ed ambientale dell'implementazione delle linee guida nel rispetto dello sviluppo sostenibile dell'impresa agricola e dell'intera filiera. 3) Gruppi specialistici dell'OTS L'OTS si avvale del supporto di 3 gruppi specialistici denominati: - gruppo difesa integrata (GDI); - gruppo tecniche agronomiche (GTA); - gruppo tecnico di Qualita' (GTQ). Ogni gruppo specialistico dell'OTS e' costituito da esperti nella materia di competenza del gruppo stesso, di cui: - 1 esperto in rappresentanza di ciascuna regione o provincia autonoma; - 2 esperti in rappresentanza del Ministero di cui uno con funzione di Presidente; - 1 esperto in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). 4) Compiti dei gruppi specialistici I gruppi specialistici svolgono i compiti di seguito elencati. Il GDI (gruppo difesa integrata): - elabora i criteri e i principi generali delle linee guida nazionali relative alla difesa fitosanitaria e al controllo delle infestanti; - verifica la conformita' dei disciplinari regionali di produzione integrata limitatamente alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, rispetto alle LGNPI. Il GTA (gruppo tecniche agronomiche): - elabora i criteri e i principi generali delle linee guida nazionali relative alle pratiche agronomiche, alla fase post raccolta, e alla trasformazione; - verifica la conformita' dei disciplinari regionali di produzione integrata limitatamente alla sezione pratiche agronomiche, alla fase post raccolta e alla trasformazione, rispetto alle LGNPI. Il GTQ (gruppo tecnico di qualita'): - definisce regole e procedure di gestione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata; - elabora i criteri e i principi generali delle linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo regionali relativi alle fasi della produzione vegetale, alla difesa, alle pratiche agronomiche, alla fase post raccolta e alla trasformazione; - verifica la conformita' dei piani di controllo regionali rispetto alle LGNPC; - verifica lo stato di equivalenza con sistemi di controllo analoghi sia in ambito di norme cogenti che volontarie. I componenti dell'OTS e dei gruppi specialistici sono designati dalle amministrazioni che rappresentano, specificate agli articoli 1 e 3 Agli stessi non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse finanziarie di personale e strumentali esistenti a legislazione vigente.