Art. 7 
 
 
                       Organismi di controllo 
 
  In conformita' a quanto stabilito dal Reg. CE 882/04 gli  organismi
deputati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2 comma 6 della L.
4 del 3 febbraio  2011,  sono  quelli  accreditati  per  i  controlli
finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari,  nonche'
le autorita' pubbliche all'uopo designate. 
  Gli organismi manifestano il proprio  interesse  a  certificare  il
processo produttivo di cui al SQNPI chiedendo al  competente  ufficio
Mipaaf di essere inseriti nella specifica lista.