Art. 7 Organismi di controllo In conformita' a quanto stabilito dal Reg. CE 882/04 gli organismi deputati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2 comma 6 della L. 4 del 3 febbraio 2011, sono quelli accreditati per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari, nonche' le autorita' pubbliche all'uopo designate. Gli organismi manifestano il proprio interesse a certificare il processo produttivo di cui al SQNPI chiedendo al competente ufficio Mipaaf di essere inseriti nella specifica lista.