Art. 2 Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto sono realizzate e gestite in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.