Art. 4 
 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni del Titolo I della regola  tecnica  allegata  al
presente decreto si applicano agli asili nido di cui ai commi 2 ,3  e
4. 
  2. Le disposizioni riportate nel Titolo  II  della  regola  tecnica
allegata al presente decreto si applicano: 
    agli asili nido di  nuova  realizzazione  con  oltre  30  persone
presenti; 
    agli asili nido esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  oltre  30  persone  presenti,  nel  caso  di
interventi di ristrutturazione,  anche  parziale,  o  di  ampliamento
successivi  alla  data  di  pubblicazione   del   presente   decreto,
limitatamente alle parti interessate dall'intervento. 
  3. Gli asili nido esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto con oltre 30 persone  presenti  sono  adeguate  alle
disposizioni di cui al Titolo III della regola  tecnica  allegata  al
presente decreto, secondo le disposizioni di cui  all'art.  6,  salvo
che nei seguenti casi: 
    a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle
competenti  autorita',  cosi'   come   previsto   all'art.   38   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per
il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98; 
    b)  siano  stati  pianificati,  o  siano  in  corso,  lavori   di
realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attivita' sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale  dei
vigili del fuoco ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni. 
  4. Le disposizioni  di  cui  al  Titolo  IV  della  regola  tecnica
allegata al presente decreto si applicano agli asili nido con meno di
30 persone presenti.