Art. 5 
 
 
             Commercializzazione ed impiego dei prodotti 
 
  1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del  presente
decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni  comunitarie
applicabili ed a queste conformi. 
  2. Gli estintori portatili, gli  estintori  carrellati,  i  liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali  e'  richiesto  il  requisito  di
reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente,  gli
elementi di chiusura  per  i  quali  e'  richiesto  il  requisito  di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite  disposizioni
nazionali, gia' sottoposte  con  esito  positivo  alla  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata  dalla
direttiva  98/48/CE,  che  prevedono  apposita  omologazione  per  la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo
riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni. 
  3. Le tipologie di prodotti  non  contemplati  dai  commi  1  e  2,
purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno  degli  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Turchia,  in  virtu'  di  specifici
accordi  internazionali  stipulati  con  l'Unione   europea,   ovvero
legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari  dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo
spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni
che permettono di garantire un livello di protezione, ai  fini  della
sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto  dal  presente
decreto, possono essere  impiegati  nel  campo  di  applicazione  del
decreto stesso.