Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  dalla  vigente  legislazione
tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi,  gli  asili
nido esistenti di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti
di sicurezza antincendio previsti  ai  seguenti  punti  della  regola
tecnica allegata al presente decreto entro  i  termini  temporali  di
seguito indicati: 
    a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni, per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3;
13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12; 
    b) entro due anni dal termine previsto alla  lettera  a)  per  il
punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8; 
    c) entro 5 anni dal  termine  previsto  alla  lettera  a)  per  i
restanti punti del 13.5 del Titolo III. 
  2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  deve  indicare  le  opere  di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1. 
  3. Al termine degli adeguamenti previsti al  comma  1  e,  comunque
alla scadenza dei rispettivi termini previsti, deve essere presentata
la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  4. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 luglio 2014 
 
                                                  Il Ministro: Alfano