IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri" e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   della
amministrazioni   pubbliche"   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni,   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  2001,  n.
55,  recante  "Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
giustizia"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.
315, recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro della giustizia"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014
con il quale e' stato nominato Ministro della giustizia l'On.  Andrea
Orlando; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  febbraio
2014 con il quale sono stati nominati Sottosegretari  di  Stato  alla
Giustizia l'On.le Enrico COSTA e il Dott. Cosimo Maria FERRI; 
  Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni  delegate  al
Sottosegretario di Stato Dott. Cosimo Maria FERRI; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Sottosegretario di Stato  Dott.  Cosimo  Maria  FERRI,  ai  fini
dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, e' delegato  a
rispondere, per le materie di competenza, alle interrogazioni e  alle
interpellanze parlamentari, nonche' ad intervenire presso le Camere e
relative Commissioni, per il compimento di  attivita'  richieste  dai
lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di  attendervi
personalmente.